Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37413 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37413 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CLEMENTE CARMELO N. IL 15/05/1957
avverso la sentenza n. 3954/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Carmelo Clemente era stato riconosciuto responsabile del reato di
cui all’art. 171 ter co. 2 lett. a) L. 633/41, per avere posto in commercio,
Palermo, con apposizione di una insegna indicante i prezzi, 1.383 supporti
CD e DVD, riproducenti opere cinematografiche, musicali, e giochi per
playstation, protette dal diritto d’autore; con condanna dell’imputato alla
pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
-che la difesa del Clemente ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato
ingiustificato riconoscimento di giudizio di prevalenza delle concesse
circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine al discorso svolto sulla
dosimetria della pena inflitta: ad avviso della Corte territoriale, osta al
giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. sulla
recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale il divieto di cui all’art. 69
ult.comma cod.pen., come modificato con L. 251/05, applicabile alla
fattispecie, risultando il reato ascritto commesso il 12/7/2011; di poi, il
trattamento sanzionatorio applicato, di poco superiore al minimo
edittale, risulta ampiamente adeguato alla gravità del fatto e alla
personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali
specifici;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

esponendoli su una bancarella, presso il mercato rionale Santa Rosalia di

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 17/10/2014.

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