Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37412 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37412 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEOTTA ANTONINO N. IL 18/06/1950
avverso la sentenza n. 2253/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato con
il quale Antonino Leotta era stato riconosciuto responsabile dei reati di
cui all’art. 10 d.Lvo 74/2000, perché, quale titolare della ditta individuale
contabili relativi all’iter fiscale della ditta, al fine di non consentire la
ricostruzione del volume di affari o dei redditi, in particolare, per i periodi
di imposta dal 2003 al 2007 non aveva presentato le prescritte
dichiarazioni annuali fiscali ai fini I.V.A., II.DD. e d I.R.A.P., non detenendo
alcun registro contabile previsto ed in parte fatture eventualmente
rilasciate e/o ricevute; e di cui agli artt. 5 e 10 d.Lvo 74/2000, perché,
quale legale rappresentante della A.L. Costruzioni s.r.I., aveva occultato
e/o distrutto documenti e scritture contabili, al fine di non consentire la
ricostruzione del volume di affari o dei redditi, in particolare per i periodi
di imposta degli anni dal 2005 al 2007 non aveva presentato le prescritte
dichiarazioni annuali fiscali ai fini I.V.A., II.DD. ed I.R.A.P., non detenendo
alcun registro contabile previsto ed in parte fatture eventualmente
rilasciate e/o ricevute. Inoltre, per il periodo di imposta 2005 aveva
omesso di dichiarare ricavi, parzialmente ricostruiti, derivanti da attività
di impresa, ammontanti ad euro 462.277,37, superando la soglia prevista,
pari ad euro 77.468,53. Con condanna del prevenuto, concesse le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva
infraquinquennale, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione e applicazione
delle pene accessorie di cui all’art. 12, lett. a), b), c), d.Lvo 74/2000.
-che la difesa del Leotta ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
l’omessa distinzione tra le condotte di occultamento e distruzione delle
scritture contabili, determinante incertezza sulla data di consumazione di
ciascun reato, che, quindi, dovrà essere individuata in quella più
favorevole al reo: nella specie, vertendosi in fattispecie di distruzione
della documentazione fiscale, come evincesi dalla stessa gravata

“Leotta Antonino” aveva occultato o distrutto documenti e scritture

decisione, in dipendenza della natura istantanea del delitto in questione,
è evidente che il termine prescrizionale si è maturato già all’epoca della
sentenza di primo grado.
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
concretizzazione degli illeciti rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto;
-che il motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, in
quanto, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, il reato di
occultamento o distruzione di scritture contabili ha natura permanente
(ex multis Cass.14/11/2007, n. 3055 ) onde il termine prescrizionale
comincia a decorrere dal momento della accertamento da parte
dell’amministrazione, nella specie effettuato in data 15/1/2007; di tal chè
il relativo termine non può considerarsi spirato.
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 17/10/2014.

motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta

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