Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37411 del 17/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37411 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VASILE VINCENZO N. IL 28/04/1948
avverso la sentenza n. 2307/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Vincenzo Vasile era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 256 co. 2 d.Lvo
152/06, perché, nella qualità di responsabile della ditta V.R.F. di Rossella
macerie edili provenienti da lavori di demolizione, all’interno di un’area di
cantiere, sita in Milano, p.zza Sant’Ambrogio; il Tribunale aveva
condannato il prevenuto alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 200,00 di
ammenda;
-che la difesa del Vasile ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la
inosservanza degli artt. 63, 64 e 191 cod.proc.pen. per la assoluta
inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti a suo carico, rese dal
Vasile alla P.L. di Milano nella immediatezza dei fatti, senza l’assistenza
del difensore; nonché vizio di motivazione laddove il giudice di merito ha
ritenuto di desumere la colpevolezza dell’imputato dalla circostanza della
sua presenza sul luogo del commesso reato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stato sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che i motivi di ricorso sono inammissibili, perché non specifici, in quanto,
ripetitivi, sic et simpliciter, delle stesse ragioni già esaminate dal giudice
censurato e dallo stesso rigettate. La mancanza di specificità del motivo,
invero, deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a

Vasile, aveva consentito un deposito incontrollato di rifiuti, costituiti da

mente dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen., alla inammissibilità ( ex
multis Cass. 11/10/2004, n. 39598);
-che, peraltro, la Corte distrettuale ha evidenziato come tutti gli atti,
correttamente utilizzati dal Tribunale, abbiano fatto legittimo ingresso nel
fascicolo dibattimentale con il consenso della difesa, prestato ex art. 555
35372 ); e non v’è dubbio che col detto consenso si è formata una
contingenza processuale “a prova contratta”, del tutto assimilabile al rito
abbreviato, nell’ambito del quale sono utilizzabili le dichiarazioni
spontanee rese alla p.g., senza assistenza difensiva, dalla persona
sottoposta alle indagini, sul luogo e nella immediatezza del fatto durante
la esecuzione di una perquisizione domiciliare anche se inserite in un
verbale di perquisizione ( ex multis Cass. 14/11/2012, n. 6962 );
-che, inoltre, la Corte territoriale ha puntualizzato che la affermazione
della penale responsabilità non si fonda in via esclusiva sull’essere stato il
Vasile gestore di fatto della V.R.F. di Rossella Vasile, ma anche sulla
presenza in loco dell’imputato, sul quale, sul caso di una sua improbabile
estraneità al fatto, gravava pur sempre un onere d’allegazione, di dar
conto della sua fortuita ed occasionale stazione in un sito, ove il reato era
in corso di consumazione;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il /10/2014.

co. 4, cod.proc.pen. in relazione all’art. 493, co. 3 ( Cass. 24/9/2007, n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA