Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37410 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37410 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SASSU ANTONIO nato il 20/01/1964 a SASSARI

avverso l’ordinanza del 14/12/2016 del TRIBUNALE di MATERA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 22/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2016 il Tribunale di Matera, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Antonio Sassu, volta
all’accertamento della non esecutività nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 670,
comma 1, cod. proc. pen., della sentenza del 15 luglio 2015, irrevocabile in data

ritenendo che l’ordine di esecuzione era stato legittimamente e doverosamente
emesso.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato Sassu, che ne ha chiesto l’annullamento deducendo che
la sentenza del 15 luglio 2015 non era divenuta esecutiva nei suoi confronti per
essere affetta da nullità assoluta in quanto emessa con inosservanza delle
disposizioni concernenti “l’intervento,

l’assistenza e la rappresentanza

dell’imputato”.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La manifesta infondatezza della censura consegue al rilievo che, in sede
di incidente di esecuzione, l’indagine affidata al giudice attiene alla eseguibilità, e
non alla legittimità, del titolo e che, pertanto, non si estende al rilievo di nullità,
anche assolute, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione
in epoca precedente alla data del passaggio in giudicato della decisione (tra le
altre, Sez. 1, n. 3370 del 12/12/2011, dep. 2012, Comisso Fiore, Rv. 251682).
Nella specie, il ricorrente non ha dedotto alcuna nullità specifica del titolo
esecutivo, ma nullità, correlate alla sua assistenza e rappresentanza, occorse nel
giudizio definito con detta sentenza, alla cui deduzione in sede esecutiva ostano
le regole che disciplinano la cosa giudicata.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.

1 ottobre 2015, per nullità assoluta ex artt. 18 lett. c) e 179 cod. proc. pen.,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 22/09/2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA