Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37409 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37409 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SATARIANO PIETRO N. IL 09/03/1934
avverso la sentenza n. 4431/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Pietro Satariano era
stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. b), 93, 94
e 95 d.P.R. 380/01, per avere eseguito, quale proprietario di un immobile,
muri in laterizi e copertura provvisoria in eternit, in difetto di titolo
abilitativo e senza asseverare gli obblighi imposti dalla normativa
antisismica; con condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia;
-che avverso detta decisione il Satariano, personalmente, ha proposto
ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell’art. 44, d.P.R. 380/01,
relativamente alla individuazione dei soggetti responsabili degli illeciti in
materia edilizia; peraltro, per la realizzazione delle opere eseguite non
necessitava permesso di costruire, bensì la semplice DIA;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione dei reati rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto;
-che le censure sollevate con i motivi di annullamento sono del tutto
destituite di fondamento e si scontrano con la incontestabile realtà
processuale: la Corte distrettuale è pervenuta a confermare il giudizio di
colpevolezza, già espresso dal Tribunale, a seguito di una compiuta
disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, e, in specie,
della deposizione di Salvatore Giammaresi, assunta a seguito di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, da cui è emerso, oltre ogni
ragionevole dubbio, che l’imputato aveva concordato con il predetto
Giammaresi gli interventi da eseguire nell’appartamento in questione
acconsentendo alla relativa realizzazione, nella piena consapevolezza
dell’entità e della abusività degli stessi;

l’ampliamento dell’appartamento preesistente, realizzando un locale con

-che i lavori di ristrutturazione edilizia, comportanti un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente, che determinino aumento di
unità immobiliari con modifiche del volume, come nella specie, devono
essere preceduti dal rilascio del permesso di costruire, non potendo
essere assentiti da semplice DIA;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Rom il 17/10/2014.

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

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