Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37408 del 22/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37408 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZANO GIUSEPPE nato il 28/06/1965 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 01/12/2016 del GIP TRIBUNALE di FERRARA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 22/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 1 dicembre 2016 il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Ferrara, decidendo quale giudice dell’esecuzione sulla
istanza avanzata da Giuseppe Marzano, ha riconosciuto il vincolo della
continuazione tra i reati giudicati dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Rovigo, con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 8

Bologna con sentenza del 17 novembre 2015 (irrevocabile il 2 gennaio 2016) e,
ritenuta più grave la violazione giudicata con la seconda sentenza per la quale era
stata inflitta la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro
milleottocento di multa, ha applicato un aumento di anni tre di reclusione per il
reato in continuazione giudicato con la prima sentenza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Manlio Guidazzi, il condannato, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, denunciando la illogicità dell’ordinanza
e la mancata applicazione della legge penale, per avere il Giudice proceduto a una
erronea commisurazione della pena, attesa la incompatibilità tra continuazione e
recidiva, invece apprezzata.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La manifesta infondatezza della censura consegue al rilievo, correttamente
rimarcato nell’ordinanza impugnata, che il riferimento all’essere l’imputato
gravato da recidiva specifica è stato solo funzionale alla giustificazione della entità
del disposto aumento di pena a titolo di continuazione, la stessa attestandone la
personalità e la dedizione al crimine.
Peraltro, contrariamente ai rilievi difensivi, è consolidato l’orientamento di
legittimità alla cui stregua non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e
della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi,
praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e, quindi,
quello per la continuazione (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543;
tra le più recenti, Sez. 2, n.19477 del 20/04/2016, Calise, Rv. 266522 ).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
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ottobre 2014 (irrevocabile il 26 novembre 2014) e dalla Corte di appello di

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 22/09/2017

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