Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37408 del 11/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37408 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Guarino Emanuele, nato a Cerignola (FG) il 7 aprile 1977,
– D’Abramo Giancarlo Valerio, nato a Cerignola (FG) il 13 ottobre 1982
avverso la sentenza, in data 19 aprile 2012, della Corte d’appello di Ancona,
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye, che ha
concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Guarino Emanuele e D’Abramo Giancarlo Valerio ricorrono, avverso la sentenza, in data
19 aprile 2012, della Corte d’appello di Ancona, con la quale sono stati condannati, in parziale
riforma della sentenza di primo grado e previa esclusione della responsabilità per il reato di
rapina aggravata in danno della Banca delle Marche di Castelfidardo in data 1 aprile 2004, per
il reato di rapina aggravata continuata il primo e per la rapina aggravata e altro in danno della
Carisap del 29 gennaio 2004 il secondo, e chiedendone l’annullamento, deducono entrambi la
carenza di motivazione con particolare riguardo, da parte del Guarino, alla sussistenza degli
elementi in base ai quali è stata affermata la sua responsabilità, essendo a suo giudizio
insufficienti i riconoscimenti effettuati in suo danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Osserva la Corte che nel ricorso del Guarino in particolare si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti
difensivi attualmente riproposti

Data Udienza: 11/06/2013

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie (si veda il riferimento alle motivazioni della sentenza di primo e
secondo grado criticamente condivise, con riferimenti ai riconoscimenti fotografici, in relazione
al breve lasso di tempo trascorso tra i fatti criminosi e l’avvenuto riconoscimento, l’omogeneità
del risultato delle videoriprese per lo stesso soggetto, i giudizi di assoluta certezza nel
riconoscimento nel caso della rapina sub 6), i risultati della valutazione fisiognomica per le
rapina sub 4 e 5, l’accertamento dattiloscopico in danno del D’Abramo per il fatto sub 1), il

214794);
Peraltro, sotto altro profilo, e in particolare per il D’Abramo, i ricorsi sono privi della
specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità;
Questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilita’ di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000;

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favclre della Cassa delle
ammende.
Roma,

gno 2013

contenuto delle testimonianze acquisite) (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA