Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37407 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37407 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Uzzi Maurizio, nato a Taranto il 14 luglio 1963;
ricorre avverso la sentenza, in data 6 giugno 2012, della Corte d’appello di Lecce;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Enrico Delehaye il quale ha
concluso chiedendo la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e
con il rigetto nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Uzzi Maurizio ricorre avverso la sentenza, in data 6 giugno 2012, della Corte d’appello
di Lecce, che a conferma della sentenza del Tribunale di Lecce, è stato condannato per il reato
di tentata rapina aggravata, e, chiedendone l’annullamento, deduce:
a) Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. per inosservanza di norme processuali
nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla
erronea interpretazione dei mezzi di prova ed alla violazione dell’art. 192 c.p.p.
Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi
utilizzati per affermare la sua responsabilità, in particolare con riferimento alle dichiarazioni
della persona offesa, che non sarebbero state puntualmente sottoposte ad un adeguato vaglio
critico ai sensi dell’art. 192 c.p.p.; erroneamente sarebbero stati ritenuti validi riscontri le
deposizioni testimoniali dei testi Marinazzo e Carpentieri che in realtà avrebbero riferito ciò che
il Rocca ha loro comunicato telefonicamente, nonché le dichiarazioni dello stesso imputato in
ordine al colore e alla marca della macchina utilizzata all’epoca dalle guardie del corpo della
Hunzinker, circostanze assolutamente neutre rispetto all’esatto verificarsi degli eventi, dato
che la parte offesa Rocca era da giorni alle calcagna della soubrette per cercare di riprende e
fotograficamente immagini utili a servizi di gossip.

Data Udienza: 11/06/2013

b) Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione
della legge penale nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla corretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 56,628 c.p.,
dovendo il reato derubricarsi nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 610 c.p. ovvero in quella di cui
all’art. 393 c.p.
Il ricorrente lamenta erroneità della ritenuta sussistenza degli elementi idonei a configurare
nei suoi confronti il reato di tentata rapina aggravata, invece di quello di violenza privata,
mancando tra l’altro qualsiasi elemento che possa configurare un interesse materiale o psichico

contestata poteva essere derubricata in quella di cui all’art. 393 c.p. essendo il comportamento
del ricorrente, come guardia del corpo, finalizzato a tutelare la privacy della Hunzinker.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Osserva la Corte che nel ricorso, anche al fine di ottenere una diversa qualificazione
della fattispecie, si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da
quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo
specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Corretto in tal senso appare il riferimento all’inquadramento dell’episodio nel reato di tentata
rapina aggravata (richiesta di consegna della macchina fotografica da più persone;
inseguimento dell’auto guidata dal Rocca da parte della BMW X5 nera guidata dall’Uzzi, con gli
altri compagni a bordo, blocco della viabilità attraverso il posizionamento di traverso dell’auto
sulla carreggiata per interrompere la fuga del Rocca, manovra reiterata in tre occasioni, stante
i tentativi del Rocca di trovare comunque una via di fuga, intimazioni alla consegna della
macchina fotografica, abbandono dell’attività violenta nei confronti del Rocca solo di fronte alla
concreta minaccia di quest’ultimo di chiamare i Carabinieri, interesse alla sottrazione della
macchina fotografica per impedire la possibile pubblicazione di foto riguardanti la Hunzinker).
Peraltro la ricostruzione dei fatti trova concreto riferimento nelle deposizioni dell’amico
giornalista e nel tenente dei CC Carpentieri, da cui emerge la sostanziale convergenza delle
dichiarazioni del Rocca rese ai due interlocutori e il suo animo spaurito ed agitato, nonchè nelle
dichiarazioni dello stesso prevenuto e nelle foto scattate dal Rocca, che hanno ripreso la
persona alla guida della BMW, che era effettivamente l’odierno prevenuto riconosciuto
personalmente dalla parte offesa.
Le valutazioni operate dai giudici di merito in ordine al complessivo quadro probatorio,
comprese le dichiarazioni della persona offesa, appaiono dunque esenti da censure logico
giuridiche, come, si ripete, per la qualificazione del fatto, non sussistendo gli estremi per una
derubricazione nei sensi richiesti nel ricorso.

nel tentativo di impossessamento della macchina fotografica. In ogni caso la fattispecie

3. La Corte condivide pienamente le valutazioni sul punto effettuate dalla Corte d’appello,
che peraltro si muovono sul medesimo percorso della sentenza di primo grado, essendo stati
reiterati i medesimi motivi di censura (v. pag. 7 e 8 della sentenza d’appello).
4. Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, li 11 giugno 2013

nni Diotallevi

Il PresJente
Anto io Esposito

Il Cs liere estensore

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