Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37406 del 11/06/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37406 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Prudente Alfonso, nato a Pisticci
maggio 1961;
Prudente Antonio, nato a Nocera Inferiore
maggio 1952;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 20 aprile 2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Enrico Delehaye il quale ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, con il rigetto nel resto del
ricorso;
Sentito l’avv.to Vincenzo Spatafore del foro di Salerno di fiducia degli imputati che ha insistito
pe rl’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Prudente Alfonso e Prudente Antonio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 20 aprile 2012, con la quale è stata
confermata la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore del 21 settembre 2011, con cui sono
stati condannati in ordine al reato di cui all’art. 629 c.p., aggravato ai sensi degli artt. 628,
comma 3 n. 1 c.p. per il Prudente Alfonso
A sostegno dell’impugnazione, che, in relazione alla peculiarità del motivo deve ritenersi di
fatto esperita esclusivamente nell’interesse di Prudente Alfonso, deducono:
a) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 628, comma 3 , n. 1 c.p.;
carenza ed illogicità della motivazione.
I ricorrenti censurano la ritenuta sussistenza dell’aggravante riferita alla presenza di più
Data Udienza: 11/06/2013
persone riunite motivata dalla Corte d’appello ritenendo che “l’unione di più persone non
richiede necessariamente la contemporanea presenza fisica di più soggetti, costituendo,
piuttosto, una caratteristica dell’azione posta in essere con modalità tali da far percepire alla
vittima che la minaccia provenga da più persone coalizzate contro di lei”. A tal fine viene
richiamata la recente sentenza delle SS.UU. n. 21837/2012 e sottolineato come l’aver ritenuto
sussistente l’aggravante in questione al di fuori dei casi consentiti ha negativamente influito sul
trattamento sanzionatorio adottato nei confronti del Prudente Alfonso (l’aggravante in
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato nei limiti chiariti.
2.
Con riferimento all’unico motivo osserva la Corte che il ricorso relativo alla motivazione
in ordine alla valutazione della sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, operata
dal giudice di merito, è fondato; il giudizio espresso, infatti, non fa riferimento al principio di
diritto che questa Corte ritiene di condividere e che è esattamente quello, richiamato anche dal
ricorrente, fissato dalle Sezioni Unite secondo le quali nel reato di estorsione, la circostanza
aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di
due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. (Sez. U,
n. 21837 del 29/03/2012 – dep. 05/06/2012, Alberti e altro, Rv. 252518). Questa
interpretazione appare congrua in base all’interpretazione letterale rispettosa del principio di
legalità nella duplice accezione della precisione e della determinatezza della condotta punibile e
del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico sistematica e non vi
sono elementi probatori per ritenere possibile un rinvio per un nuovo approfondimento
motivazionale sul punto.
3.
Ciò premesso è innegabile che il trattamento sanzionatorio, peraltro per il solo Prudente
Alfonso, è stato influenzato dalla erronea applicazione dell’aggravante in questione, che deve
essere eliminata. A tal fine si impone il rinvio alla Corte d’appello di Napoli per la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previo annullamento della sentenza impugnata
sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 628, c.3 n.1 c.p. con
rinvio alla corte d’appello di Napoli per il giudizio in ordine al trattamento sankionatorio
Così deciso in Roma„ l’ 11 giugno 2013.
questione è stata esclusa per il Prudente Antonio già dalla sentenza di primo grado).