Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37405 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37405 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LU ZHIAJIAN N. IL 12/06/1974
avverso la sentenza n. 685/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
04/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO

civile, l’Avv

Data Udienza: 16/05/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.ssa

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.6.2012, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della
sentenza di assoluzione di primo grado, appellata dal pubblico ministero,
dichiarò Lu Zhiajian responsabile dei reati di cui agli artt.648 e 474 c.p., e
ritenuta l’ipotesi di cui all’art.648 cpv c.p., unificati i reati sotto il vincolo
della continuazione, lo condannò alla pena di anni uno di reclusione ed €
200,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art.606
lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e
manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza dei reati
contestati in quanto la grossolanità e la pessima fattura del falso oggetto di
sequestro sono tali da non poter indurre in errore alcuno, e pertanto la corte
– così come correttamente statuito dal giudice di prime cure – avrebbe
dovuto ritenere non sussistente il reato di contraffazione e conseguentemente
quello di ricettazione.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi che ripropongono
in modo del tutto generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, e dovendosi apprezzare la mancanza di specificità
dei motivi, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle

Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità
(Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le

dell’insegnamento di questa Corte (v. da ultimo, Cass.Sez.II, n.12452/2008
Rv.239745) – che integra il delitto di cui all’art.474 c.p. la detenzione per la
vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, non rilevando – a tal fine la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, in quanto la
norma citata, in via principale e diretta, tutela, non già la libera
determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le
opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
Si tratta, poi, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la
realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile
qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano
tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno
(cfr.Cass.Sez.II, Sent. n. 20944/2012 Rv. 252836).
La Corte d’Appello ha infine correttamente affermato che il delitto di
ricettazione di cui all’art.648 c.p. e quello di commercio di prodotti con segni
falsi di cui all’art.474 c.p. possono concorrere, atteso che le fattispecie
incriminatici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e
cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità,
(Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001, Rv.219771).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della

doglianze contenute nell’appello, e ribadito – in conformità

Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così e1i.erato, il 16.5.2013.

spese p ocessuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

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