Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37405 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37405 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERISA YBRAHIM N. IL 09/05/1993
avverso la sentenza n. 25/2016 GIUDICE DI PACE di TIONE DI
TRENTO, del 04/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 maggio 2016 il Giudice di pace di Tione di Trento ha
dichiarato Berisa Ybrahim responsabile del reato di cui all’art.

10-bis d.lgs. n.

286 del 1998, accertato in Borgo Lares – loc. Bolbeno il 27 marzo 2016, per
essersi trattenuto nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni
del medesimo decreto, quale cittadino extracomunitario privo di permesso di
soggiorno e di documento valido per la identificazione, e l’ha condannato alla

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Mirella Cereghini, l’imputato che con unico motivo ha
prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art.

10-bis d.lgs. n. 286

del 1998 per violazione dei principi di materialità e necessaria offensività del
reato, in relazione all’art. 25, comma 2, Cost., opponendo il formalismo del
ragionamento posto a base della sentenza n. 250 del 2010 della Corte
costituzionale, che aveva trattato la stessa questione con soluzione di rigetto, e
deducendo la rilevanza della questione per essere stato egli condannato per il
ridetto reato, che sarebbe venuto meno, ove dichiarato costituzionalmente
illegittimo, con suo conseguente proscioglimento, e ha chiesto la sospensione del
procedimento con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. In data 2 maggio 2017 il ricorrente, a mezzo del suo difensore, ha
depositato motivi nuovi, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b),

cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286
del 1998 in relazione al principio di tipicità dei reati (primo motivo), e dell’art. 34
d.lgs. n. 274 del 2000 per la particolare tenuità del fatto, giustificativa
dell’applicazione dell’istituto della improcedibilità (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
2. All’esame della censura sviluppata con il ricorso, attinente alla contestata
legittimità costituzionale della norma applicata, deve premettersi che le Sezioni
Unite hanno fissato il principio di diritto, secondo cui, tendendo il ricorso per
cassazione, come tutte le impugnazioni, a ottenere un risultato più favorevole
rispetto alla situazione prevista dalla sentenza, la doglianza, incentrata
unicamente su questioni di legittimità costituzionale di una norma, investe, “sia

pena di euro cinquemila di ammenda.

pure in forma ellittica”, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma
giuridica impugnata e si correla al predetto risultato mediante la rimozione della
norma stessa (Sez. U, n. 2958 del 24/03/1984, Galli, Rv. 163410).
A tale opzione interpretativa si è data continuità con successive decisioni di
legittimità, che hanno ritenuto l’ammissibilità del ricorso concernente la sola
censura di legittimità costituzionale della norma denunciata, rilevando che tale
denuncia si risolve comunque in una censura di violazione della legge applicata in
sede di merito con il provvedimento impugnato, purché sussista la rilevanza della

pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, in tutto o in
parte, della sentenza” (tra le altre, Sez. 3, n. 35375 del 24/05/2007, Bortone,
Rv. 237401; Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509).
3. Nella specie, sussiste un collegamento della prospettata questione di
costituzionalità con la fattispecie concreta, sì da avere incidenza, nella
prospettiva del ricorrente, sulla definizione del giudizio.
Il dubbio di costituzionalità posto è, tuttavia, manifestamente infondato,
avuto riguardo alle stesse ragioni poste dalla Corte costituzionale, con sentenza
n. 250 del 9 giugno 2010, a fondamento della esclusa fondatezza della questione
di costituzionalità del ridetto art. 10-bis sotto i plurimi profili prospettati, e tra
questi anche in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., evocato dal
ricorrente, solo genericamente opponendo il preteso formalismo del, non
condiviso, ragionamento seguito.
4. L’inammissibilità della impugnazione si estende, ai sensi dell’art. 585,
comma 4, seconda parte, cod. proc. pen., ai motivi nuovi, che per l’effetto vanno
dichiarati inammissibili.
5. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro
in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

questione “nel senso che dall’invocata dichiarazione di illegittimità consegua una

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