Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37405 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37405 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCI GIANLUCA N. IL 27/08/1975
avverso la sentenza n. 1060/2013 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

- -che con sentenza del 27 settembre 2013 i G.I.P. del Tribunale di Taranto ha applicato nei
confronti di COLUCCI Gianluca imputato del reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del D.P.R.
309/90 (detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina)
nonché dei reati di detenzione abusiva di arma comune da sparo (artt. 2 e 7 della L.
895/67) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.), la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., di anni
quattro e mesi dieci di reclusione ed C 21.000,00 di multa;
– -che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso da parte dell’imputato personalmente
a mezzo del proprio difensore di fiducia in punto di vizio di motivazione e violazione dell’art.
129 c.p.p.;
– -che con riferimento al dedotto vizio di motivazione il relativo obbligo va collegato al
particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio
negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., una motivazione specifica è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi
medesime mentre, in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
che è stata effettuata con esito negativo la verifica prescritta dalla legge (cfr. Sez. Unite,
27.3.1992, Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino);
–che nella sentenza impugnata risulta essere stato effettuato il doveroso controllo, in
quanto viene operata – alla luce delle emergenze in atti richiamate dal giudice – sia la
corretta qualificazione giuridica dei fatti che affermata la mancanza dei presupposti per
pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in una situazione in cui
non emergono elementi evidenti che possano giustificare una pronuncia di proscioglimento;
–che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.500,00

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al v9fsa rido della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i)/.o a, nz, la camera di consiglio dell’il aprile 2014
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SET 2015

Ritenuto:

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