Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37404 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37404 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATASSINI CRISTIAN N. IL 20/03/1970
avverso l’ordinanza n. 1698/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 luglio 2016 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R.
n. 309 del 1990, avanzata da Patassini Cristian in relazione alla pena
determinata con provvedimento di cumulo del 29 febbraio 2016 del Procuratore

provvisorio del Magistrato di sorveglianza di Roma, non ravvisando i presupposti
per il suo accoglimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Elena Del Trono, l’interessato, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett.

e) , cod. proc. pen., carenza e illogicità della

motivazione con riferimento alla esclusa ricorrenza dei presupposti per
l’ammissione alla misura alternativa richiesta, dolendosi, in particolare del
mancato apprezzamento della idoneità del programma terapeutico residenziale
proposto a fronte della sua comprovata condizione di tossicodipendenza e
dell’operato riferimento a presunta evasione compiuta durante il precedente
periodo terapeutico.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Alla valutazione, svolta dal Tribunale competente facendo corretto

apprezzamento dei presupposti normativi per la concessione del chiesto
beneficio e dando contezza in termini adeguati e coerenti del processo logico
seguito e delle ragioni della decisione, in rapporto critico con i dati fattuali, il
ricorrente ha opposto censure, che, mentre genericamente enunciano lacune e
illogicità argomentative, prospettano una diversa lettura delle risultanze
processuali, sollecitando una rivalutazione degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione secondo una prospettazione di merito estranea ai
motivi legittimamente proponibili con il ricorso per cassazione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto

Generale di Roma, già respinta in data 11 marzo 2016 con provvedimento

del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle

Così deciso il 12/05/2017

ammende.

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