Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37403 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37403 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORTUNA LUIGI N. IL 24/11/1973
avverso la sentenza n. 1380/2011 TRIBUNALE di FROSINONE, del
12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

–che con sentenza del 12 ottobre 2011 il Tribunale in composizione monocratica di
Frosinone ha applicato nei confronti di FORTUNA Luigi imputato del reato di cui all’art. 73
comma 1 bis del D.P.R. 309/90 (detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente
del tipo hashish [reato commesso il 18 maggio 2011], la pena concordata, ex art. 444
c.p.p., di anno uno e mesi otto di reclusione ed C 8.000,00 di multa previo riconoscimento
della ipotesi attenuata di cui al comma 5 0 dell’art. 73 D.P.R. 309/90;
– -che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso da parte dell’imputato personalmente
a mezzo del proprio difensore di fiducia in punto di vizio di motivazione e violazione dell’art.
129 c.p.p.;
– -che con riferimento al dedotto vizio di motivazione il relativo obbligo va collegato al
particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio
negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., una motivazione specifica è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi
medesime mentre, in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
che è stata effettuata con esito negativo la verifica prescritta dalla legge (cfr. Sez. Unite,
27.3.1992, Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino);
–che nella sentenza impugnata risulta essere stato effettuato il doveroso controllo, in
quanto viene operata – alla luce delle emergenze in atti richiamate dal giudice – sia la
corretta qualificazione giuridica dei fatti che affermata la mancanza dei presupposti per
pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in una situazione in cui
non emergono elementi evidenti che possano giustificare una pronuncia di proscioglimento;
– -che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.500,00

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al ver a enta della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
ba camera di consiglio dell’Il aprile 2014
Così deliberato in
Il Presidente
Il Consi
Clau ia Squassoni

Ritenuto:

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