Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37402 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37402 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIERRO ANNUNZIATA N. IL 02/07/1956
nei confronti di:
VILLINO EMILIO N. IL 24/05/1952
GALILEO SIMONE N. IL 14/07/1968
OLIVA ADOLFO N. IL 12/12/1933
OLOVA SILVIO N. IL 03/01/1970
OLIVA VINCENZO N. IL 14/03/1960
DEL PIZZO ALFONSO N. IL 26/12/1969
avverso la sentenza n. 782/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
che concluso per

Data Udienza: 16/05/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.ssa
Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile Fierro Annunziata, avv.Massimiliano Terrigno,

Udito il difensore degli imputati, avv.Felice Lentini, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.7.2009, il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di
Amalfi, dichiarò Villino Emilio, Galileo Simone, Oliva Adolfo, Oliva Silvio,
Oliva Vincenzo, e Del Pizzo Alfonso responsabili dei reati di cui agli artt.110,
633 e 635 c.p., e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse
le attenuanti generiche, li condannò alla pena di mesi quattro giorni dieci di
reclusione ciascuno, e al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile.
Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte
d’Appello di Salerno, con sentenza del 17.4.2012, in riforma della sentenza di
primo grado, assolveva gli imputati dai reati a loro iscritti perché il fatto non
sussiste.
Ricorre per cassazione il difensore della parte civile Fierro Annunziata,
deducendo la violazione dell’art.606 lett.b) e) c.p.p., per errata
interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione all’elemento psicologico del reato, e travisamento
del fatto di cui ai capi a) e b) della rubrica. La Corte d’Appello nell’emettere
sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati ha disatteso una serie di
atti e documenti che deponevano per una soluzione di segno contrario.
Difatti il Collegio sposta l’attenzione sull’elemento psicologico del reato a

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

momento in cui si sarebbero consumate le condotte illecite non considerando
una serie di atti e provvedimenti amministrativi che forniscono, ad una
attenta lettura, la prova di quanto descritto nei capi di imputazione. Tutta la
vicenda in questione non può prescindere dai provvedimenti che il Comune
di Tramonti ha adottato per autorizzare i lavori di ripristino della strada
Fieccia-Fraz.Corsano, nei quali non vi è alcun riferimento a lavori da

sono state realizzate in violazione di quanto stabilito nella delibera del
provvedimento autorizzativo, e la pronuncia assolutoria della Corte
d’Appello ha comportato un notevole pregiudizio in termini di interessi civili
al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in conseguenza delle
condotte criminose poste in essere.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza, e allega al ricorso tutti i
documenti citati nel ricorso medesimo.

Motivi della decisione

Le doglianze della ricorrente, laddove censurano la congruità
dell’argomentare del giudicante, sono infondate e non possono trovare
accoglimento.
La ricostruzione dei fatti è stata operata, dai giudici d’appello, nel
rispetto delle risultanze processuali e in modo logico e coerente, sicchè la
motivazione appare coerente e rispondente agli elementi presi in
considerazione e non denota alcun “deficit valutativo”, né tantomeno alcun
travisamento della prova. La Corte territoriale ha, poi, risposto
esaurientemente a tutti i rilievi sollevati dalla difesa, e – all’esito di un
approfondimento del quadro probatorio e degli elementi che avrebbero
potuto essere oggetto di interpretazione alternativa – ha illustrato, in base a
un corretto esame del contenuto degli atti processuali e considerazione del
complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto in sentenza, le
ragioni dell’assoluzione, evidenziando che il Tribunale, nella sentenza di
primo grado, aveva dato atto che i fatti erano avvenuti alla presenza dei

effettuare su Via San Sebastiano. Le opere eseguite sulla via San Sebastiano

Carabinieri di Amalfi e di Tramonti, nonché di appartenenti alla Guardia
Forestale e alla polizia municipale, di tecnici di fiducia delle parti e
appartenenti all’Ufficio Tecnico Comunale, e che il comandante della Polizia
Municipale di Tramonti aveva dichiarato che “i lavori dovevano essere
effettuati in via San Sebastiano e che i picchetti erano stati messi il giorno
prima su quel tratto di strada”, ma che poi aveva valorizzato – ai fini della

decisione – esclusivamente le dichiarazioni della parte civile trascurando gli
altri dati probatori decisivi, e in particolare il fatto che la condotta oggetto di
contestazione è stata posta in esser sotto le direttive impartite dal tecnico
comunale, e che dalla relazione dell’ing.Taiani del 5.8.2002 non emerge che
gli imputati abbiano dolosamente travalicato il contenuto del provvedimento
di autorizzazione ai lavori del Comune.
A ciò aggiungasi, “che la via Feccia, ad un certo punto del suo
tracciato est-ovest, precisamente all’altezza dei fondi di Fierro Annunziata e
di Oliva Adolfo, si biforca in una stradina con andamento sud-nord, la via
Sebastiano, appunto”, che nella delibera del Comune si specificava che il
tratto di strada interessato “al ripristino dello stato ante, mediante
l’eliminazione di quanto accumulatosi negli anni, era individuato al foglio 6,
particelle 387, 390, 1017, 388,399 etc.” e che le particelle 388 e 390 individuano
terreni che prospettano solo ed esclusivamente sulla via San Sebastiano
(v.pagg.7-8 della sentenza impugnata).
Le censure di cui al ricorso, e la diversa ricostruzione dei fatti di cui al
ricorso medesimo, non appaiono tali da poter contrastare come illogica la
conclusione della sentenza, in relazione all’arbitraria invasione di porzione di
terreno della Fierro a seguito dell’interessamento dei lavori anche a un
diverso tratto stradale, e in particolare all’elemento psicologico del reato,
coerentemente escluso sulla scorta delle puntuali e precise circostanze di
fatto, sopra riportate; circostanze del tutto pacifiche, e non oggetto di
contestazione nel ricorso.
Il ricorso va pertanto rigettato.

3

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

processuali.
Così • eliberato, il 16.5.2013.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

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