Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37402 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37402 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILKOVIC MAURO N. IL 24/04/1971
FONTANELLA FRANCO N. IL 23/09/1976
avverso la sentenza n. 2538/2013 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
12/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

- -che con sentenza del 12 luglio 2013 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di
Trieste ha applicato – per quanto qui rileva – nei confronti di MILKOVIC Mauro e
FONTANELLA Franco imputati del reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del D.P.R. 309/90
(cessione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina meglio precisato nei
capi X, B1, Cl, C1 bis; Cl ter C1 quater, 01, P1 Q1 R1, R1 bis; U1 e U1 bis [reati commessi
dal marzo 2012 al novembre 2012 quanto al MILKOVIC e dal maggio 2012 al 23 gennaio
2013 quanto al FONTANELLA], la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., di anni due e mesi
quattro di reclusione ed C 10.000,00 di multa al MILKOVIC e di anni due di reclusione ed C
8.000,00 di multa al FONTANELLA previo riconoscimento per entrambi dell’attenuante di cui
al comma 7 0 dell’art. 73 D.P.R. 309/90;
–che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso da parte di ciascuno dei suddetti
imputati;
– -che, quanto al MILKOVIC, è stato prospettato con unico motivo il difetto di motivazione in
punto di quantificazione della pena e di calcolo dell’attenuante speciale;
–che quanto al FONTANELLA, è stato dedotto con unico motivo vizio di motivazione e
violazione dell’art. 129 c.p.p.;
–che, con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di MILKOVIC Mauro, a fronte
dell’applicazione di pena concordata, non è ammessa l’impugnazione in sede di legittimità
volta a contestare l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione anche
in riferimento alle attenuanti riconosciute; né può riconoscersi alla parte un concreto
interesse a dedurre su tali punti mancanza o insufficienza di motivazione, dal momento che
la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia;
– -che con riferimento al ricorso proposto da FONTANELLA Franco relativamente al dedotto
vizio di motivazione, il relativo obbligo va collegato al particolare tipo di sentenza previsto
dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle
ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., una motivazione specifica è richiesta
unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino evidenti
elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi medesime mentre, in caso contrario, è
sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, che è stata effettuata con esito
negativo la verifica prescritta dalla legge (cfr. Sez. Unite, 27.3.1992, Di Benedetto e Sez.
Unite 21.9.1995, Serafino);
–che nella sentenza impugnata risulta essere stato effettuato il doveroso controllo, in
quanto viene operata – alla luce delle emergenze in atti richiamate dal giudice – sia la
corretta qualificazione giuridica dei fatti che affermata la mancanza dei presupposti per
pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in una situazione in cui
non emergono elementi evidenti che possano giustificare una pronuncia di proscioglimento;
–che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese dei
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.500,00 per ciascuno;
P. Q. M.
dichiara inammissibili i r
al versamento della
Così deliberato Ro
Il Co

rsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
a di C 1.500,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
l camera di consiglio dell’il. aprile 2014
CI a

Ritenuto:

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