Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37401 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37401 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAVIANO FRANCESCO N. IL 12/05/1955
avverso la sentenza n. 9100/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
tt.
c e ha concluso per

e civile, l’Avv

Data Udienza: 16/05/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.ssa
Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della

sentenza.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5.3.2008, il Tribunale di Benevento assolveva Laviano
Francesco e Laviano Annunziata per non aver commesso il fatto in relazione
al reato di ricettazione di un assegno.
Avverso tale pronunzia propose gravame il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Napoli, e la Corte d’Appello di Napoli, con
sentenza del 10.11.2011, in riforma della decisione di primo grado dichiarò
Laviano Francesco responsabile del reato di ricettazione e, previa
concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata
aggravante, lo condannò alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art.606
lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e
manifesta illogicità della motivazione, con riferimento sia all’elemento
soggettivo del reato che all’elemento oggettivo in mancanza di profitto. Il
Laviano ha fornito prova della provenienza del titolo datogli da Laviano
Annunziata e della sua buona fede avendo apposto regolare firma di girata.
E Laviano Annunziata ha ammesso, nell’imminenza dei fatti, di aver
consegnato l’assegno all’imputato.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e va accolto.

1

Il Tribunale di Benevento aveva assolto sia l’attuale ricorrente che la
figlia Laviano Annunziata, ritenendo attendibili le dichiarazioni di Laviano
Francesco e verosimile che “l’assegno sia stato consegnato a Laviano
Annunziata in occasione di una commissione effettuata presso la ditta
“Mondo legno”, e che la predetta lo abbia poi ceduto al padre Francesco che,
a sua volta, lo ha dato in pagamento, apponendovi regolare firma di girata”.

L’apposizione della firma di girata, e il fatto che il Laviano aveva poi risarcito
lo Scaramozzino dei danni cagionati con la dazione di un assegno non
andato a buon fine, deponevano poi per la buona fede dell’imputato.
La Corte d’Appello di Napoli, decidendo sull’impugnazione della
Procura Generale, condannava il Laviano Francesco, in quanto responsabile
del reato di ricettazione, con motivazione del tutto carente e illogica, basata
unicamente sulla inattendibilità delle dichiarazioni degli imputati in
contraddizione tra di loro circa la conclusione o meno del contratto relativo a
un fornitura di infissi, e sulla scarsa verisimiglianza del fatto che un addetto
al settore vendite ( ovvero, Laviano Annunziata) nel ricevere un assegno (da
tale Colangelo Mario quale caparra per una fornitura di infissi, come dalla
stessa riferito) per una commissione di importo elevato (euro 8120,00) non
provveda alla compiuta identificazione del cedente, e confermava – altresì l’assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti di Laviano
Annunziata, limitandosi ad affermare che la stessa con le sue dichiarazioni
compiacenti “ha tentato di sottrarre il genitore alla sua penale responsabilità,
fornendo alla P.G. una ricostruzione del tutto inverosimile dei fatti accaduti
che potrebbero integrare i presupposti del reato di falsa testimonianza o
favoreggiamento personale, ipotesi di imputazione per reati oramai estinti
per prescrizione in relazione al tempo del commesso reato”. Appare, infatti,
evidente che, confermata l’assoluzione dal reato di ricettazione di Laviano
Annunziata, ed escluso che la stessa abbia materialmente ricevuto l’assegno
di provenienza furtiva, la Corte avrebbe dovuto spiegare sulla base di quali
fonti di prova, anche logiche, abbia ritenuto che la ricezione dell’assegno
medesimo sia avvenuto direttamente da parte dell’imputato, e non da parte
della figlia, come dalla stessa dichiarato.
2

La sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Napoli, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte

Così d i.erato, il 16.5.2013.

d’Appello di Napoli.

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