Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37401 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37401 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANASCI’ CARMELO N. IL 11/05/1969
avverso la sentenza n. 6812/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
, nella camera di consiglio dell’Il aprile 2014
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Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 marzo 2013, ha confermato la
sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di detta città del 10 maggio 2012
con la quale PANASCI’ Carmelo era stato dichiarato colpevole in ordine al reato di cui all’art. 2
legge n. 638/1983 (omesso versamento all’I.N.P.S. di ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei dipendenti nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2006) e
condannato alla pena di mesi due di reclusione ed € 140,00 di multa;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha
eccepito con unico motivo il difetto di motivazione per illogicità manifesta in punto di conferma
del giudizio di responsabilità relativamente all’elemento psicologico del reato;
— che la detta censura è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha, sulla
base dei comportamenti posti in essere dall’imputato, considerato sussistente la coscienza e
volontà da parte del PANASCI’ di violare la norma penale, tenuto conto che nella fattispecie in
esame occorre il dolo generico e non specifico;
– -che in particolare il dedotto stato di difficoltà economica dell’azienda che – secondo il
ricorrente – si rifletterebbe sull’elemento soggettivo del reato fino ad escluderlo, è stato
considerato dal giudice distrettuale, a ragione e con motivazione assolutamente esaustiva e
logica, irrilevante nella specie, oltre che indimostrato;
– -che, come peraltro già argomentato dalla Corte territoriale, anche a voler ritenere fondato il
rilievo della crisi di liquidità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è concorde
nell’escludere ogni rilevanza, sotto il profilo soggettivo, alla circostanza che il datore di lavoro
stia attraversando una fase di criticità e destini le proprie risorse finanziarie per fare fronte a
debiti di altra natura (come, in ipotesi, il pagamento degli emolumenti ai dipendenti) ritenuti
più urgenti: ciò in dipendenza del fatto che l’elemento soggettivo richiesto dalla norma
incriminatrice è il dolo generico costituito, dalla consapevole scelta da parte del soggetto
obbligato di omettere il versamento di quanto dovuto (sez. 3^ 19.12.2013 n. 3705, P.G. in
proc. casella, Rv. 258056; idem 19.1.2011 n. 13100, Biglia, Rv. 249917).
– -che conseguentemente nessun vizio di motivazione nei termini denunciati dal ricorrente
ricorre nel caso in esame essendosi la Corte territoriale adeguata ai principi elaborati dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema e costituendo, anzi, le doglianze sollevate dal
PANASCI’ mera riproposizione di censure già sollevate con l’atto di appello e congruamente
vagliate dalla Corte di Appello;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di € 1.000,00;

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