Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37400 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37400 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LE ROSE FRANCESCO N. IL 25/03/1952
avverso la sentenza n. 4366/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 novembre 2012 il Tribunale di Monza ha dichiarato
Le Rose Francesco colpevole dei reati di lesioni personali aggravate (capo A),
minaccia aggravata continuata (capo B), accensioni e esplosioni pericolose (capo
C) e illecito porto in luogo pubblico di pistola munita di caricatore (capo D),
unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena sospesa di

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 febbraio 2016, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha dichiarato
non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per
intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena, e ha rideterminato la pena
complessiva in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro millecento di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
con i quali ha denunciato, rispettivamente, contraddittorietà della motivazione
con particolare riferimento alla valutazione delle testimonianze a difesa, ed
erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta rilevanza per
fondare la colpevolezza del bossolo acquisito e alla omessa audizione come teste
della madre, le cui dichiarazioni rese in sede di indagini sono state parzialmente
acquisite.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sviluppate dal ricorrente, attinenti al confermato giudizio di
responsabilità per i reati ascritti, riproducono gli argomenti prospettati nel
gravame di merito, in ordine ai quali la sentenza impugnata ha dato adeguate
risposte, logicamente congruenti alle risultanze del quadro probatorio e coerenti
con le regole processuali preposte alla formazione del convincimento giudiziario.
La Corte di appello, che ha specificamente ripercorso i dati relativi alla
vicenda in esame in continuità argomentativa con la condivisa motivazione del
Giudice di primo grado, che ha integralmente richiamato, ha, invero, analizzato
criticamente gli apporti dichiarativi dei testi a difesa; ha motivatamente
valorizzato il contenuto delle dichiarazioni della parte lesa, il comportamento
dell’imputato al momento della perquisizione e l’esito dell’esame balistico; ha
2

anni uno e mesi sei di reclusione ed euro milleduecento di multa.

apprezzato la significativa valenza probatoria delle emergenze acquisite e ha
ritenuto soccombenti le deduzioni e obiezioni della difesa.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, astraendo da uno specifico
confronto con il coordinato discorso giustificativo della decisione impugnata,
asserendo incorsi travisamenti della prova senza allegare i relativi atti processali
e generiche violazioni di legge, ed esprimendo un dissenso di merito rispetto alla
ricostruzione dei dati di fatto e alle risposte ricevute, una nuova lettura degli
aspetti attinenti all’affermazione della sua responsabilità, che, traducendosi nel

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angela Tardio

Adét,Toni Novik

Le (si

sostanziale riesame nel merito, non è consentita in sede di legittimità.

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