Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37400 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37400 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBE’ ALFREDO N. IL 07/02/1939
avverso la sentenza n. 912/2004 TRIBUNALE di NOVARA, del
19/10/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della omma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberati inr)
, nella camera di consiglio dell’il. aprile 2014
Il Consi ere
n or
Il Pr sidente

Clau
qu ssoni

Ritenuto:
— che il Tribunale in composizione monocratica di Novara, con sentenza del 19 ottobre 2007
ha affermato la responsabilità penale di BARBE’ Alfredo in ordine al reato di cui all’art. 51, 1°
comma, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 22/1997 (in concorso con SANNINO Pietro separatamente
giudicato – reato accertato in Galliate il 27 febbraio 2003);
— che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il
complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando
violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto non sarebbe emersa la prova della
attribuibilità all’imputato della condotta di smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi costituiti
da materiali provenienti da scavi e demolizioni edilizie e da scarti di fibre e fanghi contenenti
fibre, in assenza della prescritta comunicazione all’autorità competente;
– – che con altro motivo la difesa ha censurato la decisione impugnata in punto di statuizioni
civili risarcitorie eccependo il difetto assoluto di motivazione
— che entrambi le censure sono manifestamente infondate, tenuto conto della razionale
valutazione, effettuata in sentenza, delle acquisizioni dibattimentali e della conseguente logica
svalutazione della tesi difensiva secondo la quale il SANNINO avrebbe svolto l’attività di
smaltimento all’insaputa del BARBE’ (proprietario dell’area sede dello smaltimento die rifiuti
suddetti), avendo anzi il SANNINO precisato l’esistenza di un accordo specifico con il BARBE’
per lo smaltimento dei rifiuti che prova la consapevolezza di quest’ultimo per il reato
contestatogli;
–che parimenti infondate in modo manifesto risultano le censure in punto di statuizioni
risarcitorie in quanto collegate alla commissione del reato, non occorrendo in questa sede la
prova del nesso di causalità tra la condotta ed il danno;
– -che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato
non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia
sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli
elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame
nel merito della sentenza impugnata;
– -che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00;

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