Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3740 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3740 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udienza: 14/11/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO n. 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 15/2013 del 17/5/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI PORDENONE
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Pordenone il 17 maggio 2013 confermava il
decreto di sequestro probatorio disposto dal PM il 26/4/2013 nel procedimento a
carico di Zanetti Antonio limitatamente al contratto di lavoro predisposto per
Pitton Roberta, finalizzato a truffare quest’ultima, ed alle tre banconote da 20
euro che erano il profitto della truffa e che erano state già dissequestrate e
restituite a Pitton Roberta. Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore di
Zanetti deducendo la “manifesta illogicità della motivazione”, ritenendo che il
decreto del PM oggetto di impugnazione non indicasse le finalità probatorie.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Le pur
apparentemente ampie ragioni esposte sono, invece, generiche non attenendo al
caso in esame; difatti non vengono affatto valutati gli argomenti con i quali il
Tribunale, che peraltro aveva accolto la richiesta di riesame per parte dei beni
per mancanza di indicazione delle funzioni probatorie dell’atto di sequestro, ha
rilevato la adeguata indicazione delle ragioni probatorie poste dal pubblico

1129….

ministero alla base del provvedimento di sequestro esplicitandole nel
provvedimento impugnato.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria è
adeguatamente determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

il Consi

e e- i-nsore

Pierluirior S ef no

Preside
icola M

Roma così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2013

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