Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 374 del 26/09/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 374 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANGINI PASQUALE N. IL 06/01/1961
2) MANGINI FRANCESCO N. IL 20/04/1980
3) LA FORGIA BENEDETTO N. IL 14/05/1969
avverso la sentenza n. 3133/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
08/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 26/09/2012

OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Bari, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti
generiche sulle contestate ipotesi di recidiva, rideterminava la pena inflitta in primo
grado per plurimi episodi di spaccio di stupefacente in anni quattro di reclusione e C
reclusione e E 20.000,00 di multa per Mangini Francesco e in quella di anni quattro e
mesi nove di reclusione e €21.000,00 di multa per La Forgia Benedetto;
– Rilevato che i predetti imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo
Mangini Francesco e Mangini Pasquale vizio di motivazione in relazione alla
mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 e La
Forgia, oltre a tale censura, anche difetto di motivazione e violazione di legge in
ordine all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271 c.p.p. per
violazioni di cui al primo comma, in relazione all’insufficienza al riguardo dei decreti
del P.M.;
– Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure alla luce della congrua e
circostanziata motivazione, che pone l’accento, per quanto concerne la mancata
applicazione dell’attenuante, sulla sistematicità della condotta illecita e l’utilizzo per
la commissione del reato di autonomo mezzo di trasporto, nonché, per quanto
riguarda la censura svolta autonomamente dal La Forgia, sulla giurisprudenza
concernente la sanatoria di eventuali nullità dei decreti del PM e sull’adeguato
apparato motivazionale dei medesimi;
– Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti
singolarmente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di
esonero, ciascuno anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.

18.000,00 di multa per Mangini Pasquale, in quella di anni quattro e mesi sei di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 2‘-9-2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA