Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 374 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 374 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPANU SALVATORE BASTIANO N. IL 18/12/1984
avverso la sentenza n. 482/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

Spanu Salvatore Bastiano ricorre avverso la sentenza 12.6.14 della Corte di appello di Cagliarisezione di Sassari che ha confermato quella in data 10.3.09 del Tribunale di Tempio Pausania,
emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato, per il reato di furto
aggravato, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di mesi due di reclusione ed € 2000,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,

illogicamente, valore di prova decisiva al silenzio serbato dall’imputato in sede di convalida
dell’arresto, allorchè non aveva spiegato le ragioni per cui si trovava in un cespuglio di rovi.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici
negato le attenuanti generiche e ritenuta adeguata la pena irrogata dal primo giudice senza alcuna
sostanziale motivazione, limitandosi a parafrasare lo stesso capo d’imputazione, senza considerare
la giovane età dell’imputato, il precedente non grave e lo stato di etilismo quasi cronico.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere stata
comminata la multa di 2.000,00 euro senza considerare le condizioni economiche dell’imputato, in
violazione quindi dell’art.133-bis c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dello Spanu derivi dall’essere stato il
medesimo sorpreso dai verbalizzanti, accovacciato vicino ad un muretto lungo la stessa stradina di
campagna dove era stato visto fuggire dal teste Ruggiu Gianfranco subito dopo aver causato un
incidente alla guida della vettura, di proprietà di Peru Antonio, risultata rubata.
In tale situazione, il silenzio serbato dall’imputato non è stato ritenuto come ‘decisivo’ ai fini
dell’affermazione di responsabilità, ma solo tale da non offrire — hanno precisato i giudici di
appello- una versione alternativa dei fatti in grado di spiegare il suo rinvenimento all’interno di un
cespuglio di rovi.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere i giudici di merito attribuito,

Legittimamente all’odierno ricorrente non sono state riconosciute le invocate attenuanti generiche,
avendo i giudici fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art.133 c.p., evidenziando, nel
ritenere congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal tribunale, in particolare la negativa
personalità dell’imputato, soggetto già gravato da un precedente penale, trattandosi di parametro
applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p. e senza che la difesa abbia peraltro prospettato al

tale non potendosi considerare l’asserito stato di etilismo cronico dello Spanu.
Infine, quanto al terzo motivo, le relative doglianze si presentano del tutto generiche e disancorate
dal complessivo percorso giustificativo del trattamento sanzionatorio evidenziato dai giudici di
appello.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2015

riguardo, in questa sede, concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito,

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