Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37398 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37398 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN RBIHA MOHAMED AMINE N. IL 08/06/1992
MANAI WALID N. IL 27/10/1977
SOLTANI HOSNI N. IL 06/06/1983
avverso la sentenza n. 1463/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
22/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

- -che con sentenza del 22 giugno 2013 il Tribunale in composizione monocratica di Verona
ha applicato nei confronti di BEN RBIHA MOHAMED AMINE; MANAI WALID; SOLTANI HOSNI
e ZIED TROUDI tutti imputati del reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del D.P.R. 309/90
(detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina [reato
commesso il 4 maggio 2013], la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., di mesi dieci di
reclusione ed C 3.000,00 di multa ciascuno previo riconoscimento dell’ipotesi attenuata di
cui al comma 5° del D.P.R. 309/90 subordinata alla sospensione condizionale della pena per
il solo SOLTANI;
– -che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso da parte di ciascuno degli imputati
BEN RBIHA MOHAMED AMINE; MANAI WALID e SOLTANI HOSNI in punto di vizio di
motivazione e violazione dell’art. 129 c.p.p.;
– -che con riferimento al dedotto vizio di motivazione il relativo obbligo va collegato al
particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio
negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., una motivazione specifica è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi
medesime mentre, in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
che è stata effettuata con esito negativo la verifica prescritta dalla legge (cfr. Sez. Unite,
27.3.1992, Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino);
– -che nella sentenza impugnata risulta essere stato effettuato il doveroso controllo, in
quanto viene operata – alla luce delle emergenze in atti richiamate dal giudice – sia la
corretta qualificazione giuridica dei fatti che affermata la mancanza dei presupposti per
pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché della insussistenza
di cause estintive (vi compresa quella ipotizzata dalla difesa di cui all’art. 649 cod. proc.
pen.) in una situazione in cui non emergono elementi evidenti che possano giustificare una
pronuncia di proscioglimento;
–che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.500,00 per ciascuno;
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento d fa so
a di C 1.500,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
ella camera di consiglio dell’H aprile 2014
Così deliberato

Ritenuto:

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