Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37397 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37397 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COCCHIANELLA EMANUELE N. IL 28/05/1973
avverso la sentenza n. 5969/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/04/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 aprile 2016 la Corte di appello di Milano ha
confermato la sentenza del 17 aprile 2012 del Tribunale di Milano – sezione
distaccata di Legnano r che aveva dichiarato Cocchianella Emanuele colpevole del
reato previsto dall’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere, in
qualità di socio accomandatario della “Style in events international s.a.s.”, e

extracomunitario di nazionalità albanese Behari Redi, privo del permesso di
soggiorno, accertato il 14 luglio 2009, e l’aveva condannato alla pena, sospesa,
di mesi quattro di reclusione e di euro 3.333,33 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Salvatore Loschiavo, l’imputato, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di due motivi, denunciando violazione dell’art. 606 lett.

b) ed e) in riferimento al disposto dell’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 198,
quanto alla conferma del giudizio di responsabilità, con il primo motivo, e quanto
all’elemento psicologico del rato, con il secondo motivo.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le deduzioni svolte con il ricorso riproducono, infatti, gli argomenti
prospettati nel gravame di merito, ai quali la Corte di appello ha dato adeguate e
argomentate risposte, esaustive in fatto, per la loro logica congruenza alle
risultanze del quadro probatorio, e corrette in diritto, per la corretta applicazione
dei principi processuali, che attengono alla valutazione del materiale probatorio
utilizzato per la decisione, e per la loro coerenza con i dati connotanti gli
elementi, oggettivo e soggettivo, del contestato reato.
Il ricorrente, esprimendo un generico dissenso di merito rispetto alla
ricostruzione della vicenda e alle risposte ricevute, tende, invece, a provocare
una nuova lettura degli aspetti attinenti alle circostanze fattuali e
all’apprezzamento del materiale probatorio, al fine della esclusione della sua
responsabilità, ma una tale prospettazione di merito è estranea ai limiti del
sindacato di legittimità.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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quindi quale datore di lavoro, occupato alle proprie dipendenze un cittadino

processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle

Così deciso il 12/05/2017

ammende.

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