Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37396 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37396 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINOCCHIARO VITO N. IL 23/01/1978
avverso l’ordinanza n. 174/2016 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
26/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza
avanzata da Finocchiaro Vito, volta al riconoscimento del vincolo della
continuazione ex art. 671 cod. proc. tra i reati giudicati con le sentenze dello

rispettivamente in data 17 dicembre 2015 e 11 marzo 2016, avuto riguardo alla
mancanza di elementi dimostrativi della riconduzione dei detti reati a una iniziale
e preventiva deliberazione criminosa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato Finocchiaro, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base
di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. e
illogicità della motivazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Il Giudice dell’esecuzione, in coerenza con il dato normativo, ha

rappresentato, con argomentazioni logicamente congruenti ed esaustive, le
ragioni del diniego del riconoscimento della continuazione in executivis, e, in
particolare, ha evidenziato che non emergevano dalle sentenze, i cui contenuti
ha specificamente illustrato, elementi che consentivano di ricondurre le singole
violazioni, al di là della tipologia di reato che le accomunava, a un medesimo
disegno criminoso esistente sin dal momento in cui era stata commessa la prima
di esse, e ha rimarcato che le diverse condotte esprimevano, invece, una
generica inclinazione a delinquere nel settore dei reati contro il patrimonio.
3. La valutazione del Giudice di merito resiste alle censure difensive, che,
alla luce della motivazione del provvedimento impugnato in rapporto alle
premesse di diritto e di fatto, sono prive di alcuna fondatezza nella contestazione
del discorso giustificativo della decisione e si risolvono nella rilettura dei dati
fattuali nell’ottica, non consentita in questa sede, di una loro rivalutazione di
merito.

2

stesso Ufficio del 28 febbraio 2012 e del 31 gennaio 2013, esecutive

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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