Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37396 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37396 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCICCHIO LEONARDO N. IL 16/08/1954
avverso la sentenza n. 3104/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato iØJc r a jella camera di consiglio del’11 aprile 2014
,

Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Bari con sentenza del 4 febbraio 2013 ha confermato la sentenza
emessa in data 21 giugno 2011 dal Tribunale di quella città, che aveva affermato la
responsabilità penale di FALCICCHIO Leonardo in ordine ai reati di cui all’art. 6 bis comma 10
L. 401/89 (reato commesso in Altamura il 17 settembre 2006);
–che la Corte di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando
violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in punto di
affermazione della responsabilità e di determinazione della pena;
– -che le censure in ordine al vizio di motivazione in punto di conferma della responsabilità e
dell’attribuibilità del fatto all’imputato sono manifestamente infondate, poiché la motivazione
della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite
in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte
coerenti alle obiezioni della difesa;
– -che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
–che anche la censura inerente alla quantificazione della pena ed al correlato difetto di
motivazione è manifestamente infondata in quanto la pena risulta determinata con corretto
riferimento ai criteri direttivi indicati dall’art. 133 cod. pen. (entità oggettiva dei fatti e
personalità dell’imputato);
– -che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, poiché la inammissibilità non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, non può tenersi conto di eventuali
cause di estinzione del reato intervenute successivamente alla pronuncia della decisione
impugnata (vedi Cass., Sez. Unite: 30.6.1999, ric. Piepoli e 27.6.2001, ric. Cavalera);
–che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
– consegue l’onere delle spese del procedimento e del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

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