Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37395 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37395 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(D6-

(

GIMI MARTINA N. IL 21/11/1976
avverso la sentenza n. 29850/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 23/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/07/2013

Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha proposto
ricorso straordinario per la correzione della sentenza n. 5867 del 2013 emessa il
23 novembre 2012 e. depositata il 5 aprile 2013, con la quale è stato disposto
l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova pronunciata il 28
ottobre 2011 nei confronti di Gimi Martina, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, in quanto i giudici hanno erroneamente ritenuto che fosse stata
inflitta una pena pecuniaria in luogo di quella detentiva;

pari del giudizio di revisione, in tema di ricorso straordinario per errore materiale
o di fatto, ai fini della declaratoria d’inammissibilità, l’art. 625 bis c.p.p. prevede
un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione di
istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile,
così da evitare spreco di attività giurisdizionale nei casi in cui l’inammissibilità sia
evidente;
che nel caso di specie, non risultando palese l’infondatezza del ricorso, è
necessaria la trattazione del procedimento in camera di consiglio nelle forme di
cui all’art. 127 c.p.p.;

P.Q.M.

Dispone la trattazione del procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui
all’art. 127 c.p.p. Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.

Considerato che la giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che, al

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