Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37395 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37395 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADAJI ISSAM N. IL 31/07/1994
avverso l’ordinanza n. 950/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 07/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 luglio 2016 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha
rigettato l’istanza avanzata da Madaji Issam, detenuto presso la Casa
circondariale di Piacenza, volta a ottenere la concessione dell’affidamento in
prova al servizio sociale (ex art. 47 Ord. pen.) o della detenzione domiciliare (ex
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. per l’espiazione della pena residua, rispetto

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, rilevando, sulla base
delle emergenze acquisite, la insussistenza dei presupposti per la concessione di
alcuna di esse.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Luciano Bertoluzza, l’interessato, che ne ha chiesto
l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle
ragioni del disposto rigetto dell’istanza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale ha rigettato l’istanza di concessione delle misure alternative,
fondando il suo convincimento su un articolato giudizio che -procedendo dal
rilievo della reiterata e protratta commissione da parte del condannato di plurimi
illeciti di identica natura e dalle risultanze negative dell’osservazione intramuraria
e della informativa della Questura di Bologna e dando conto dei dati di fatto
acquisiti pertinenti alla condotta del medesimo e al suo legame con ragazza
tossicodipendente (già sua correa e in atto messa giudizialmente alla prova)faceva ritenere che non potesse formularsi una prognosi di reinserimento sociale
del condannato e di prevenzione del rischio di recidiva con riferimento alle
misure alternative richieste.
3. Tale valutazione, adeguatamente e logicamente giustificata, resiste alle
censure del ricorrente.
Tali censure, prive di alcuna fondatezza nella dedotta incorsa violazione dei
principi pertinenti ai chiesti istituti e nella contestata completezza della svolta
disamina, seguono, nel contrapporre una nuova analisi degli aspetti attinenti alle
circostanze di fatto e una spiegazione alternativa degli elementi valorizzati, un
percorso non consentito in sede d’indagine di legittimità sul discorso
2

a quella determinata con provvedimento di cumulo del 23 febbraio 2016 della

giustificativo della decisione e si sostanziano, pertanto, in censure diverse da
quelle esperibili per legge con il ricorso per cassazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato
il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa delle ammende

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

P.Q.M.

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