Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37394 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37394 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIURLEO DOMENICO N. IL 29/01/1971
avverso la sentenza n. 988/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PALMI, del 16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

- -che con sentenza del 16 luglio 2013 il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di
Palmi ha applicato nei confronti di CIURLEO Domenico imputato del reato di cui all’art. 73
comma 1 bis del D.P.R. 309/90 (coltivazione di piante di marijuana) [reato commesso il 23
aprile 2013 con la recidiva reiterata nel quinquennio], la pena concordata, ex art. 444
c.p.p., di anno uno e mesi sei di reclusione ed C 2.200,00 di multa previo riconoscimento
dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5° del D.P.R. 309/90 e con esclusione della recidiva;
– -che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso da parte dell’imputato a mezzo del
proprio difensore di fiducia in punto di vizio di motivazione e violazione dell’art. 129 c.p.p.;
– -che con riferimento al dedotto vizio di motivazione il relativo obbligo va collegato al
particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio
negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., una motivazione specifica è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi
medesime mentre, in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
che è stata effettuata con esito negativo la verifica prescritta dalla legge (cfr. Sez. Unite,
27.3.1992, Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino);
– -che nella sentenza impugnata risulta essere stato effettuato il doveroso controllo, in
quanto viene operata – alla luce delle emergenze in atti richiamate dal giudice – sia la
corretta qualificazione giuridica dei fatti che affermata la mancanza dei presupposti per
pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché della insussistenza
di cause estintive (vi compresa quella ipotizzata dalla difesa di cui all’art. 649 cod. proc.
pen.) in una situazione in cui non emergono elementi evidenti che possano giustificare una
pronuncia di proscioglimento;
– -che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.500,00

P. Q. M.
dichiara inammissibile
processuali e al ver
Così deliberato
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il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
t della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
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Claudi Squassoni

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Ritenuto:

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