Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37392 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37392 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SIEGEL Luca Alberto Sergio, nato a Milano il 9/5/1975
avverso l’ordinanza del 5/6/2012 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Milano che ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di
Milano in data 23/5/2012 ha fissato ex art.6 della legge 13 dicembre 1989,
n.401 (e successive modifiche) l’obbligo per anni tre di presentarsi alle autorità
di pubblica sicurezza in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni
sportive cui partecipa la squadra di calcio “AC Milan”;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/6/2012 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Milano
in data 23/5/2012 ha fissato ex art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (e
successive modifiche) l’obbligo per anni tre di presentarsi alle autorità di
pubblica sicurezza in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive
cui partecipa la squadra di calcio “AC Milan”.

Data Udienza: 11/06/2013

2. Avverso tale decisione il sig. Siegel ha presentato ricorso col quale
lamenta errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e
vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere il
Giudice delle indagini preliminari: a) omesso di considerare la mancata
trasmissione degli atti posti a sostegno della misura; b) omesso di fornire
motivazione specifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di pericolosità della
persona e di necessità e urgenza del provvedimento, anche in considerazione del
fatto che il sig. Siegel, come da documentazione depositata, dimora in territorio

ordine alla durata della misura, alla disposizione che include nell’obbligo anche le
gare “in trasferta”; d) omesso di considerare la irritualità e assenza di
motivazione della richiesta di convalida del Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva preliminarmente la Corte che eventuali vizi della richiesta di

convalida del Pubblico ministero diversi dalla sua intempestività, esclusa nel caso
di specie, non possono formare oggetto di valutazione da parte della Corte, cui
compete unicamente valutare il contenuto del provvedimento di convalida
adottato dal Giudice delle indagini preliminari.
2. Osserva, ancora, che contrariamente all’assunto del ricorrente il Giudice
delle indagini preliminari ha ritenuto esistere in atti elementi che confortano
l’appartenenza del sig. Siegel a un gruppo organizzato denominato “Curva Sud”
e confortano la circostanza che egli fu identificato subito dopo che tale gruppo si
era disperso all’arrivo delle forze dell’ordine, così ricostruendo i fatti in maniera
diversa da quanto il ricorrente prospetta. Si tratta di ricostruzione in fatto che
questo giudice, in presenza di idonea motivazione, non può sindacare.
3.

Osserva, altresì, che il ricorrente non risulta affatto immune da

precedenti collegati al tifo organizzato per episodi contrari alla legge, se è vero
che lo stesso è stato destinatario di un provvedimento di divieto di accesso agli
impianti sportivi con durata fino al 14/2/2007.
4. Osserva, infine, che il Giudice delle indagini preliminari ai punti b), c) e
d) di pagina 2 dell’ordinanza ha reso specifica motivazione in ordine ai requisiti di
pericolosità della persona e di necessità e urgenza dell’intervento, nonché in
ordine alla determinazione della durata della misura.
5. Tutto ciò premesso, e considerato che il Giudice delle indagini preliminari
ha dato di atto di avere preso contezza delle osservazioni fornite dal sig.Siegel in
sede di memoria, deve essere esaminata la questione che il ricorrente ha
proposto nell’ambito del primo profilo di ricorso con riferimento al luogo di
2

elvetico e ivi svolge attività lavorativa; c) omesso di fornire motivazione in

domicilio e di lavoro. Si tratta di profilo cui l’ordinanza non dedica specifica
motivazione e che la Corte ritiene necessario esaminare alla luce della disciplina
in vigore.
6.

L’esame dell’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 impone di

affermare il principio di diritto secondo cui il comma 2 di tale disposizione
impone di conciliare ove possibile le misure limitative della libertà della persona
con le esigenze legate all’attività di lavoro e che compete alla persona
destinataria del provvedimento questorile fornire la prova dell’esistenza di

7. Nel caso in esame il sig. Siegel ha fornito un inizio di prova dell’esistenza
di una situazione domiciliare e lavorativa che si collocano in territorio elvetico,
ma ha dato conto di un contratto di collaborazione generico quanto a contenuti
della prestazione ed orari di esecuzione. Inoltre, i fatti oggetto del
provvedimento del Questore dimostrano che l’attività di lavoro non sembra
incompatibile con la presenza nello stadio e attorno ad esso negli orari di
svolgimento delle partite di campionato; nulla è dato sapere, invece, per
eventuali partite infrasettimanali e per quelle che si svolgono in orari ancora
diversi.
8.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata

parzialmente, con rinvio al Tribunale affinché valuti, alla luce delle prospettate e
documentabili esigenze lavorative, qual debba essere la concreta estensione
dell’obbligo di presentazione a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano limitatamente alla
estensione dell’obbligo di presentazione.
Così deciso il 11/6/2013

esigenze lavorative rilevanti e potenzialmente inconciliabili con dette misure.

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