Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37392 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37392 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA LUIGI N. IL 07/06/1968
avverso la sentenza n. 617/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed I v s mento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammend
camera di consiglio dell’Il aprile 2014
Così deliberato
nte
Il Consi
re

Ritenuto:
–che la Corte di appello di Catanzaro con sentenza dell’i luglio 2013 ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 8 ottobre 2012 con la quale
BEVILACQUA Luigi, imputato del reato di cui all’ad 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 (detenzione
a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina) nonché dei reati di cui agli artt. 337 e
61 n. 2 cod. pen.; 4 L. 110/75 e 116 Codice della Strada (reati commessi in Lamezia Terme il
22 giugno 2011 era stato ritenuto colpevole dei detti reati e condannato alla pena complessiva
di anni sei e mesi sei di reclusione ed C 28.000,0 di multa;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
proprio difensore fiduciario deducendo con unico motivo la mancata applicazione della
attenuante del fatto di lieve entità limitatamente al reato concernente la droga e il mancato
riconoscimento della attenuante di cui al comma 7 0 dell’art. 74 D.P.R. 309/90 in relazione alla
collaborazione prestata dall’imputato;
– -che entrambi i motivi prospettati sono palesemente destituiti di fondamento;
– – che quanto alla censura afferente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante
speciale – a parte il rilievo riguardante le modifiche apportate al comma 5 dell’art. 73
D.P.R.309/90, originariamente configurato come circostanza attenuante ad effetto speciale ed
oggi, per effetto della L. 21.2.2014 n. 10 come ipotesi autonoma di reato punita con pena
compresa tra il minimo edittale di anno uno di reclusione e di anni cinque di reclusione oltre la
multa (v. Sez. 6^ 8.1.2014 n. 14288, Cassanelli; conforme Sez. 4^ 28.2.2014, n. 19514,
Verderamo) – trattasi di motivo manifestamente infondato in quanto l’ipotesi attenuata è stata
esclusa con corretta e razionale valutazione complessiva di tutte le componenti oggettive e
soggettive dell’azione medesima e della personalità dell’imputato;
che l’ipotesi attenuata di cui al 5° comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 può essere
riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione normativa (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove
venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri [Cass., Sez. Unite, 21.9.2000, n. 17, Primavera – in una fattispecie nella
quale è stato ritenuto sufficiente ad escludere l’attenuante in questione il dato quantitativo
della sostanza stupefacente detenuta];
– – che, nella fattispecie in esame, l’ipotesi in parola è stata legittimamente esclusa, con
motivazione razionale e coerente, con riferimento alla qualità e quantità della droga detenuta e
destinata allo spaccio;
– -che quanto al diniego dell’attenuante della collaborazione essa è stata negata a ragione dalla
Corte di merito non ricorrendone i presupposti in relazione anche al limitatissimo apporto dato
dall’imputato alle indagini; ricordandosi che ai fini della applicazione dell’attenuante de qua non
è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette
informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che,
senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6^? 14.1.2013 n. 9069,
Squillace ed altro, Rv. 256002);
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00;

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