Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37391 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37391 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POZZI JESSICA N. IL 14/06/1986
avverso la sentenza n. 3146/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

,I

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 dicembre 2015 la Corte di appello di Firenze ha
confermato la sentenza del 12 dicembre 2013 del Tribunale di Lucca, che aveva
dichiarato Pozzi Jessica colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del
2011, perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale

violato la relativa prescrizione il 31 agosto 2013, e, esclusa la contestata
recidiva, l’aveva condannata alla pena di nove mesi di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Nicola Giribaldi, l’imputata, che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di due motivi, con i quali ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett.

b)

ed

e) ,

cod. proc. pen., mancanza e/o manifesta illogicità della

motivazione ed errata applicazione di legge, in ordine, con il primo motivo, alla
valutazione degli elementi probatori del reato come contestato, anche ai sensi
dell’art. 192 cod. proc. pen., e, con il secondo motivo, alla determinazione pena
anche per effetto della mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso, attinente alla contestata responsabilità della
ricorrente per il reato ascrittole, è inammissibile, in quanto, svolgendo deduzioni
in fatto, tende a sottoporre al giudizio di legittimità -con richiami peraltro
generici e reiterativi ad assertive ragioni giustificative della condotta tenutaaspetti attinenti all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla
esclusiva competenza del Giudice di merito, e già adeguatamente dallo stesso
valutati.
2. Quanto al trattamento sanzionatorio, contestato con il secondo motivo, si
rileva che la Corte di appello, dando atto che l’imputata, con l’atto di appello,
aveva chiesto in subordine alla richiesta principale di assoluzione dal reato
ascrittole la riduzione della pena nei minimi di legge, ha rimarcato, con giudizio
congruamente esplicativo dell’esercizio del potere discrezionale, che non poteva
procedersi alla chiesta riduzione, valorizzando in negativo, con implicito giudizio
di subvalenza di ogni altro rilievo, la personalità della stessa, attestata dai

2

con obbligo di soggiorno nel comune di Lucca per la durata di un anno, aveva

precedenti penali, e la circostanza che la pena base, antecedente alla operata
riduzione per il rito, era già molto prossima al minimo edittale.
A fronte di tale valutazione le deduzioni della ricorrente, inammissibili
laddove hanno opposto l’immotivato diniego delle attenuanti generiche, che non
risultano dalla sentenza essere state chieste al Giudice di appello, né è
dimostrato che una richiesta in tal senso sia stata comunque avanzata in sede di
merito, sono prive di alcuna fondatezza, risolvendosi al di là della generica
contestazione di incorse violazioni di legge e di illogicità argomentative, nella

sentenza, estranea al sindacato di legittimità.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

contrapposizione della diversa valenza da attribuirsi agli elementi evidenziati in

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