Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37391 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37391 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIZMIC SUADA N. IL 26/02/1965
avverso la sentenza n. 5194/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 30/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

–che con sentenza del 30 maggio 2012 il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di
Milano ha applicato – per quanto qui rileva – nei confronti di CIZMIC SUADA imputata dei
reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/90 (associazione a delinquere finalizzata all’acquisto ed
alla successiva rivendita di stupefacente del tipo cocaina e 73 comma 1 bis stesso D.P.R.
(relativamente a plurimi episodi di cessione a terzi di quantitativi di cocaina meglio
specificati nei capi 3), 5), 7), 8), 10), 11), 14), 17), 19), 20), 22), 24), 39), 40) e 41) [reati
commessi in Milano tra il mese di giugno ed il mese di novembre 2004], la pena concordata,
ex art. 444 c.p.p., di anni cinque di reclusione in aumento per continuazione rispetto alla
pena di cui alla sentenza della Corte di Appello di Milano del 27.6.2008, divenuta
irrevocabile il 16 giugno 2009;
– -che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso da parte dell’imputata a mezzo del
proprio difensore di fiducia in punto di vizio di motivazione e violazione dell’art. 129 c.p.p.;
– -che con riferimento al dedotto vizio di motivazione il relativo obbligo va collegato al
particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio
negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., una motivazione specifica è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi
medesime mentre, in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
che è stata effettuata con esito negativo la verifica prescritta dalla legge (cfr. Sez. Unite,
27.3.1992, Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino);
– -che nella sentenza impugnata risulta essere stato effettuato il doveroso controllo, in
quanto viene operata – alla luce delle emergenze in atti richiamate dal giudice – sia la
corretta qualificazione giuridica dei fatti che affermata la mancanza dei presupposti per
pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché della insussistenza
di cause estintive (vi compresa quella ipotizzata dalla difesa di cui all’art. 649 cod. proc.
pen.) in una situazione in cui non emergono elementi evidenti che possano giustificare una
pronuncia di proscioglimento;
– -che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese
del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.500,00
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il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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