Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37390 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37390 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADET TONI NOVIK
Dott. ANGELA TARDI°
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Dott. ROSA ANNA SARACENO
Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO

ORDINANZA

– Presidente – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NASSI FRANCESCO N. IL 24/05/1971
avverso la sentenza n. 26/2015 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

REGISTRO GENERALE
N. 3703912016

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 luglio 2015 la Corte di appello di Firenze ha
confermato la sentenza in data 8 marzo 2012 del Tribunale di Firenze, che aveva
assolto Nassi Francesco per totale incapacità di intendere e di volere dai reati di
incendio e danneggiamento di sessantadue veicoli, commessi in Firenze tra il 23
febbraio e il 10 maggio 2008, e da quattro episodi di furto e due episodi di

Ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore ad anni due.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Sergio Marchetiello, l’imputato che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di due motivi, denunciando:
– con il primo motivo, violazione di legge in riferimento all’art. 486, comma
5, cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello considerato, nel respingere
la richiesta di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute del difensore
avv. Marchetiello, che l’altro difensore, avv. Dario Lombardi, aveva comunicato la
propria rinuncia al mandato a mezzo fax il 30 giugno 2015;

con il secondo motivo, apparenza e, comunque, insufficienza della

motivazione, per non avere la Corte di appello proceduto con motivazione
propria e giustificatrice delle decisioni adottate a dare riposta ai motivi di censura
posti dalla difesa con l’atto di appello.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del condiviso principio di
diritto, alla cui stregua nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del
dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l’imputato risulta assistito
da due difensori e uno solo di essi ha addotto un impedimento legittimo alla
comparizione all’udienza (Sez. 2, n. 10064 del 19/12/2012, dep. 2013, Berlich,
Rv. 254875), disponendo procedersi oltre, previa sostituzione con difensore di
ufficio del legale (avv. Lombardi) non presentatosi in udienza non adducendo
alcun legittimo impedimento.
La deduzione del ricorrente che il difensore avv. Lombardi, al quale,
unitamente all’avv. Marchetiello, è stato tempestivamente notificato l’avviso di
udienza del 12 giugno 2015 -come risulta dagli atti del fascicolo processuale cui
questa Corte può accedere quando è dedotto un error in procedendo-, avesse
rinunciato al mandato il 30 giugno 2015 a mezzo fax è rimasta indimostrata, non

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utilizzo fraudolento di carte bancomat, e aveva ordinato il suo ricovero in

risultando dal compulsato esame degli atti né risultando allegata al ricorso che,
sotto questo profilo, non è autosufficiente.
5. Il secondo motivo che attiene al merito è del tutto generico, poiché, a
fronte delle coerenti e non illogiche valutazioni della decisione impugnata, le
censure sono limitate al richiamo ai principi in tema di motivazione

per

relationem e alla mera osservazione, non ulteriormente specificata, della non
sufficiente dimostrazione della ipotesi che sostiene la ricostruzione dei fatti e
della sottovalutazione di non esplicate allegazioni difensive.

Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

Il Consigliere estensore
Angela Tardio

Il Presidente
AOZt/Toni NI/ovkki
Le

Cd8

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

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