Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3739 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3739 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAN ETTI ANTONIO n. 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 4/2013 del 8/3/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME
DI PORDENONE
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Pordenone con ordinanza dell’8 marzo 2013
confermava il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM il 5/2/2013 di un
telefono cellulare e relativa scheda Sim in danno dell’indagato Zanetti Antonio.
All’esito della integrazione da parte del PM delle indicazioni sulle finalità
probatorie, fatta nel corso della procedura di riesame, il Tribunale dava atto della
seria prospettazione, in base ad elementi concreti, quantomeno della
organizzazione (e quindi del tentativo) di esercizio abusivo della attività di
fisiokinesiterapista, e della utilità delle indagini sul bene sequestrato per
ricostruire, dai messaggi e dagli altri dati possibilmente registrati, i rapporti
ricollegabili alla attività abusiva. Zanetti Antonio ricorre contro tale
provvedimento con atto a firma del proprio difensore deducendo la “manifesta
illegicità della motivazione”. Precisa che il Tribunale non ha motivato in concreto
sulla rilevanza del sequestro del cellulare con riferimento alla ipotesi di reato

Data Udienza: 14/11/2013

contestata, non potendosi riconoscere al sequestro una funzione esplorativa di
ricerca di notizie di reato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza..
Le affermazioni in ordine alla carenza di valutazione della sussistenza di
esigenze probatorie risultano del tutto generiche, atteso che è invece palese da
quanto sopra sintetizzato la presenza di adeguata motivazione sul punto;
peraltro tali stesse affermazioni del ricorso non risultano neanche riferibili al
provvedimento impugnato rappresentandone un contenuto diverso da quello

Valutate le ragioni della inammissibilità la misura della sanzione pecuniaria
va determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 4 novem re 2013
il Cons l’ere estensore

il President

reale.

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