Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37389 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37389 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROGIO GIUSEPPE N. IL 25/10/1978
avverso la sentenza n. 1795/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

–che la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 20 dicembre 2011 ha
parzialmente riformato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce del 7 febbraio
2007 con la quale AMBROGIO Giuseppe, imputato del reato di cui all’art 73 comma 1 bis D.P.R.
309/90 (detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina) nonché del
reato di cui all’art. 697 cod. pen. – detenzione abusiva di n. 36 cartucce cal 36 marca GEL
(reati commessi 1’8 ottobre 2005), dichiarava non doversi procedere per maturata prescrizione
in ordine al reato di cui all’art. 697 cod. pen. e per l’effetto, rideterminava la pena per il
residuo reato in anno uno di reclusione ed C 8.000,00 di multa ferma restano la già
riconosciuta ipotesi attenuata di cui all’art. 73/5 D.P.R. 309/90, confermando nel resto;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente
deducendo con unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta
conferma del giudizio di penale responsabilità e di mancata esclusione della punibilità per
essere la droga destinata al consumo personale e non di terzi;
– -che il motivo dedotto oltre che manifestamente infondato alla luce della esaustiva
motivazione della Corte territoriale, contiene censure in fatto volte ad una ricostruzione
alternativa dei fatti rispetto a quella assolutamente logica effettuata dalla Corte di Appello
sulla base di elementi di carattere oggettivo adeguatamente valutati;
– -che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– -che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, poiché la inammissibilità non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, non può tenersi conto di eventuali
cause di estinzione del reato intervenute successivamente alla pronuncia della decisione
impugnata (vedi Cass., Sez. Unite: 30.6.1999, ric. Piepoli e 27.6.2001, ric. Cavalera);
– -che a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
– segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roiti nella camera di consiglio dell’Il aprile 2014
Il Pr sidente
e
Il Cons iere
Clau
Sq ssoni

Ritenuto:

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