Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37388 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37388 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIRTUOSO ANDREA N. IL 23/09/1982
avverso l’ordinanza n. 28/2016 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 17/06/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 giugno 2016 la Corte di appello di Catanzaro,
decidendo quale giudice dell’esecuzione sulla istanza avanzata da Virtuoso
Andrea, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati in appello
con le sentenze dello stesso Ufficio del 20 ottobre 2014 (irrevocabile il 3
novembre 2015) e in data 8 gennaio 2015 (irrevocabile il 31 maggio 2015) e,

ventimila di multa, inflitta con la seconda sentenza per più reati in continuazione
di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309, ha applicato un aumento di mesi sei di reclusione
ed euro millequattrocento di multa per i due reati in continuazione giudicati con la
prima sentenza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Gregorio Viscomi, il condannato, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale
in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per avere la Corte
di appello indicato genericamente la pena più grave senza considerare la
riconosciuta continuazione interna; omessa motivazione in ordine all’aumento
effettuato ex art. 81 cod. pen. per il reato satellite, e omessa riduzione ex art.
442 cod. proc. pen., essendo stato definito con il rito abbreviato uno dei de
procedimenti oggetto dell’applicazione della disciplina della continuazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il 7 marzo 2017 è stata depositata nell’interesse del ricorrente memoria
difensiva, reiterandosi le deduzioni già svolte e rappresentandosi ulteriormente
l’erronea determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte di appello, che ha unificato i reati giudicati con le due sentenze
indicate nella richiesta, rese rispettivamente all’esito del giudizio abbreviato la
sentenza dell’8 gennaio 2015 e all’esito del giudizio ordinario la sentenza del 20
ottobre 2014, ha proceduto dalla individuazione della pena per la violazione più
grave, che ha ragionevolmente individuato in quella inflitta con la prima sentenza,
implicitamente considerando gli elementi apprezzati in sede di cognizione per il
2

ritenuta più grave la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro

calcolo della pena base (anni sei di reclusione ed ero ventottomila di multa, già
diminuita per le attenuanti generiche) e degli aumenti per continuazione interna
(mesi nove di reclusione ed euro duemila di multa), e tenendo conto della operata
riduzione per il rito abbreviato (fino ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed
euro ventimila di multa), e ha, quindi, calcolato gli aumenti per la continuazione
esterna -per due reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con la
seconda sentenza- nella congrua esplicata misura di mesi sei di reclusione ed euro
nnillequattrocento di multa, non soggetta alla riduzione di un terzo per esserestato
seguito il rito ordinario.

infondatamente contestano, senza correlarsi con i passaggi dello sviluppo
decisionale, la incorsa violazione dei pertinenti principi di diritto e incoerenze
logiche del discorso giustificativo della decisione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

Tale non incongruo giudizio resiste alle censure difensive, che del tutto

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