Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37388 del 11/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37388 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIARDINI ERWIN N. IL 17/12/1970
avverso la sentenza n. 454/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 11/04/2014
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato
ma, nella camera di consiglio dell’Il aprile 2014
Il Conilire e e sore
Il residente
Claucia Squassoni
Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Lecce con sentenza del 18 luglio 2013 ha parzialmente riformato la
sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce del 7 dicembre 2012 con la quale GIARDINI
Enrico, imputati del reato di cui all’ad 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 (detenzione a fini di
spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e coltivazione della medesima sostanza)
nonché del reato di cui all’art. 2 della L. 895/67 – detenzione di un proiettile cal. 6,35 – (reati
commessi 1’8 settembre 2012 con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale), escludeva
la continuazione tra la condotta di illecita detenzione di marijuana e coltivazione della
medesima sostanza e per l’effetto rideterminava la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed
C 3.000,00 di multa, con revoca della pena accessoria della interdizione temporanea dai pp.uu.
confermando nel resto;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
proprio difensore fiduciario deducendo con unico motivo la mancata applicazione della
attenuante del fatto di lieve entità limitatamente al reato concernente le armi;
– -che il motivo prospettato nel ricorso non è stato dedotto in appello, così incorrendo il
ricorrente nella violazione dell’art. 606 ultimo comma cod. proc. pen.;
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00 per ciascuno;