Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37387 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37387 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URSINO GIORGIO FRANCO N. IL 27/03/1965
avverso la sentenza n. 310/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di € 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in O
nella camera di consiglio dell’H aprile 2014
Il Consig
ore
Il P esidente
Clau
q ssoni

Ritenuto:
– – che il Tribunale in composizione monocratica di Savona con sentenza del 14 giugno 2013 ha
affermato la penale responsabilità di URSINO Giorgio Franco in ordine al reato di cui all’art.
256 comma 2° D. Lgs. 152/06 (reato commesso dall’i giugno al 3 luglio 2009);
– -che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il
complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo con un
primo motivo carenza assoluta di motivazione e vizio di manifesta illogicità in punto di
quantificazione della pena e con un secondo motivo, inosservanza della legge processuale
penale )art. 552 cod. proc. pen.) per indeterminatezza del capo di imputazione;
–che per ragioni di priorità logica va per primo esaminato il motivo riguardante l’asserita
nullità della sentenza per indeterminatezza del capo di imputazione;
– – che il detto motivo è stato preso in esame dal Tribunale che oltre a ritenere la relativa
deduzione motivo di nullità di ordine generale non tempestivamente eccepito, ha comunque
ribadito la chiarezza e precisione della contestazione affermando che l’eccezione difensiva si
risolveva in una censura in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto;
– -che a fronte di tali chiarimenti il motivo dì ricorso dedotto è ripropositivo negli stessi termini
di quello già sollevato nella fase di merito sicchè esso si profila come del tutto generico, oltre
che manifestamente infondato in relazione alla esaustiva motivazione resa sul punto dal
Tribunale;
– -che con riferimento al primo motivo riguardante la dedotta carenza di motivazione e
contraddittorietà in punto di quantificazione della pena, detta censura è manifestamente
infondata in quanto la dedotta contraddittorietà non è rilevabile in alcun modo posto che il
Tribunale ha ritenuto di irrogare la pena pecuniaria in luogo di quella (prevista in via
alternativa) detentiva in considerazione della modesta entità del fatto, senza che tale
valutazione possa incidere sulla quantificazione della pena ancorata a parametri del tuto diversi
8art. 133 cod. pen.) nella specie rispettati dal Tribunale;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di € 1.000,00

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