Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37386 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37386 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIARELLI ANDREA N. IL 14/06/1960
avverso la sentenza n. 12113/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALCAMO, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

– che il Tribunale in composizione monocratica di Trapani con sentenza del 22 novembre 2011
ha condannato CHIARELLI Andrea alla pena dell’ammenda per la contravvenzione di cui
all’art.727 cod. pen. (reato accertato accertato il 28 settembre 2009);
– – che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema, ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
– – che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Gianluca Vivona, il quale non
risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
– – che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1°
comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberate i Ro À, nella camera di consiglio dell’Il. aprile.2014
Il Ci/p4 1! te e e sore
Il P esidente
w’era
Claudia Squassoni

Ritenuto:

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