Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37385 del 12/05/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37385 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAIMI ALI N. IL 11/01/1983
avverso la sentenza n. 38/2016 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/06/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/05/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 giugno 2016 la Corte di appello di Firenze ha
confermato la sentenza resa in data 11 novembre 2015 dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Firenze, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva
dichiarato Raimi Alì colpevole del delitto di tentato omicidio in danno di
contravvenzione di porto ingiustificato di strumento atto a offendere, e, unificati i
reati per continuazione, ritenuta la contestata recidiva e operata la riduzione per
la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di
reclusione ed euro quattrocento di multa.
La Corte, dopo avere ripercorso la ricostruzione del fatto e delle fonti di
prova, sintetizzando i contenuti della sentenza di primo grado, e avere descritto
le richieste formulate dalla difesa con il proposto appello, ha ritenuto, a ragione
della decisione, adeguatamente provata la responsabilità dell’imputato, indubbia
la sussistenza del dolo diretto in forma alternativa, sussistente la recidiva e
congruo e giustificato il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso detta sentenza ha proposto istanza di riesame, che l’adita Corte
di appello di Firenze ha qualificato come ricorso per cassazione, l’imputato
personalmente, dolendosi dell’avvenuta celebrazione del processo di appello
nonostante il mancato avviso al suo difensore di fiducia, avv. Carmen Capoccia, e
rappresentando che non gli è stato nemmeno concesso il diritto di parlare in
detto processo.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondate.
2. Risulta dall’esame degli atti, cui questa Corte può accedere, essendo
stato dedotto un error in procedendo,
che l’avv. Carmen Capoccia è stata
nominata dall’imputato, con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc.
pen. -come da estratto del registro modello IPI della Casa circondariale di
Firenze Sollicciano-, il 25 giugno 2016, e quindi in data successiva a quella della
emissione del decreto di citazione in grado di appello dello stesso imputato e
dell’avv. Patrizia Felcioloni, nominata difensore di ufficio dalle apposite liste di
2
Kalthaoumi Adel Ben Hammouda, attinto con un cacciavite al torace, e della
rotazione continua, agli stessi notificato il 17 maggio 2016, sì che al predetto
avvocato non spettava alcuna notifica.
Né il ricorrente ha indicato quando e come ha inteso esercitare il suo diritto
di parlare, nulla risultando dal verbale di udienza del 25 giugno 2016.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017
Il Consigliere estensore
Angela Tardio
Il Presidente
Aélet Toni N
frg d
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle