Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37385 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37385 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COCCHI MASSIMO N. IL 03/08/1970
avverso la sentenza n. 705/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

- -che con sentenza del 19 luglio 2013 il Tribunale in composizione monocratica di Teramo
ha applicato nei confronti di COCCHI Massimo imputato del reato di detenzione a fini di
spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina (art. 73 comma 1 bis D.P.R.
309/90) [reato commesso in Teramo e Torricella Sicura il 29 maggio 2013 con la recidiva
reiterata specifica], la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., di anno uno di reclusione ed C
3.000,00 di multa, previo riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al comma 5 0 dell’art.
73 D.P.R. 309/90, disponendo inoltre la confisca e distruzione di quanto in sequestro;
– -che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso da parte dell’imputato personalmente,
in punto di vizio di motivazione e violazione dell’art. 129 c.p.p.;
– -che con riferimento al dedotto vizio di motivazione il relativo obbligo va collegato al
particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio
negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129
c.p.p., una motivazione specifica è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi
medesime mentre, in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita,
che è stata effettuata con esito negativo la verifica prescritta dalla legge (cfr. Sez. Unite,
27.3.1992, Di Benedetto e Sez. Unite 21.9.1995, Serafino);
– -che nella sentenza impugnata risulta essere stato effettuato il doveroso controllo, in
quanto viene operata – alla luce delle emergenze in atti richiamate dal giudice – sia la
corretta qualificazione giuridica dei fatti che affermata la mancanza dei presupposti per
pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché della insussistenza
di cause estintive, in una situazione in cui non emergono elementi evidenti che possano
giustificare una pronuncia di proscioglimento;
–che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.500,00
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato’g R
ella camera di consiglio dell’il aprile 2014
Il Con
ore
Il Pr sidente
Claudi S ua oni

Ritenuto:

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