Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37383 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37383 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IBRAIMI FARUK N. IL 16/10/1963
IDRIZI ROLAND N. IL 11/06/1982
avverso la sentenza n. 956/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento, ciascuno, della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Ro
, nella camera di consiglio dell’Il aprile 2014
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Ritenuto:
–che la Corte di appello di Brescia con sentenza del 7 giugno 2013 ha confermato la sentenza
emessa dal G.U.P. del Tribunale di Brescia in data 4.12.2012 con la quale IBRAIMI FARUK ed
IDRIZI ROLAND, imputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis D.P.R.
309/90 (detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di
Kg. 4,9 con principio attivo compreso tra il 46,5% e 49,4% (reato commesso il 31.3.2012 con
la recidiva specifica per il 2°) erano stati ritenuti colpevoli del detto reato e condannati,
rispettivamente, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed C 28.000,00 di multa e alla
pena di anni sette di reclusione ed C 30.000,00 di multa;
– -che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a
mezzo dei rispettivi difensori;
– -che la difesa dell’IBRAIMI, con unico motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della
motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di valutazione della
personalità ostativa al riconoscimento delle dette attenuanti;
– -che la difesa dell’IDRIOZI con unico motivo ha dedotto carenza assoluta di motivazione in
punto di ritenuta operatività della contestata recidiva a fronte di un unico precedente penale
risalente a 10 anni addietro;
– -che il motivo dedotto dal ricorrente IBRAIMI si profila manifestamente infondato alla luce
della esaustiva motivazione della Corte territoriale che non si è limitata ad una valutazione,
peraltro negativa, della personalità dell’imputato ma ha escluso che da parte dell’imputato vi
fosse una qualche manifestazione di resipiscenza a fronte di una condotta particolarmente
grave e sintomatica di una elevata professionalità nell’attività di detenzione illecita finalizzata
allo spaccio;
– -che il motivo dedotto dal ricorrente IDRIZI è pur esso, oltre che sostanzialmente generico,
soprattutto manifestamente infondato;
– -che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00 per ciascuno;

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