Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37381 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37381 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STELLA FEDELE N. IL 15/11/1973
avverso la sentenza n. 122/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9,47,1 3 ,,,, ‘o
che ha concluso per

e

(

Data Udienza: 20/06/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

ion?

11122/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2012 il Tribunale di Cosenza condannava Stella Fedele alla pena
di euro 1000 di ammenda per il reato di cui all’articolo 77, lettera c), in relazione all’articolo
129 d.lgs. 81/2008 per non avere collocato, quale legale rappresentante di Stella Costruzioni
S.r.l., in un cantiere “una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, in corrispondenza del piano raggiunto – secondo

2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo la violazione del principio di legalità: gli
articoli 77 e 129 d.lgs. 81/2008 non sarebbero presieduti da sanzione penale e comunque,
essendo stata accertata la condotta il 15 ottobre 2008, non sarebbe stato applicabile il
suddetto decreto legislativo perché questo, all’articolo 306, secondo comma, stabilisce: “Le
disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in
tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni
sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio
2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che, ai fini della contestazione
dell’accusa, ciò che rileva è la completa descrizione del fatto, non l’indicazione degli articoli di
legge che si assumono violati (S.U. 1 agosto 2000 n. 18; Cass. sez. VI, 16 settembre 2004-13
gennaio 2005 n. 437), poiché un’adeguata descrizione del fatto addebitato consente il pieno
esercizio del diritto di difesa (Cass. sez. I, 19 aprile 2004 n. 18027; Cass. sez. VI, 5 dicembre
2011 n. 45289). Nel caso di specie, come risulta dal contenuto, sopra riportato, del capo di
imputazione, la condotta contestata è inequivocamente identificabile nell’omessa installazione
di impalcatura nel cantiere edile. È quindi inconferente nel capo d’imputazione il richiamo
all’articolo 77 d.lgs. 81/2008 – il quale, attinendo alla valutazione dei rischi, è evidentemente la
base dell’asserto, infondato pertanto, della non applicabilità ai sensi dell’articolo 306, comma
2, d.lgs. 81/2008 dello stesso decreto legislativo – da un lato; dall’altro, risulta priva di
consistenza la censura sulla inesistenza di sanzione penale per l’attività contestata, in quanto
l’omessa installazione di impalcatura ex articolo 129 è presidiata, quanto appunto alla
sanzione, dall’articolo 159, comma 1, d.lgs. 81/2008. E di ciò l’imputato – che non ha ricevuto,
a fortiori, alcuna lesione del diritto di difesa – era stato d’altronde edotto fin dalla contestazione
nel verbale d’ispezione del 15 ottobre 2008 – verbale nel quale egli risulta essere stato
presente – laddove era stata qualificata la condotta illecita ex articolo 129 d.lgs. 81/2008 e ne
era stata indicata la fonte sanzionatoria proprio nell’articolo 159, comma 1, lettera b), d.lgs.
81/2008, il quale per tale condotta prevede la pena dell’arresto da due a quattro mesi oppure

solaio- di regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente lunghezza utile di almeno 1,20 mt”.

l’ammenda da euro 1500 a euro 5000. Alla pena pecuniaria prevista da tale norma, infatti, si è
correttamente rapportato il Tribunale, prendendo come pena base il minimo e conducendolo ad
euro 1000 tramite l’applicazione delle attenuanti generiche.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2013
Il Consigliere estensore

P.Q.M.

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