Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37381 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37381 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADET TONI NOVIK
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Dott. ROSA ANNA SARACENO
Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO

ORDINANZA

– Presidente – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 251/2016 GIUD. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 25/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

REGISTRO GENERALE
N. 36857/2016

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2016 il Magistrato di sorveglianza di Trieste
ha respinto la richiesta avanzata da Zanetti Antonio, detenuto in espiazione della
pena complessiva di anni quattro e giorni sette di reclusione di cui al
provvedimento di cumulo SIEP n. 94/2015 della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Pordenone, diretta a ottenere l’applicazione provvisoria di misure
alternative alla detenzione, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento, contestando la
fondatezza delle argomentazioni poste a fondamento del disposto rigetto e
chiedendo l’espletamento di accertamenti ispettivi.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché non è ricorribile per cassazione il
provvedimento del magistrato di sorveglianza che accoglie ovvero rigetta l’istanza
di applicazione delle misure alternative alla detenzione, trattandosi di
provvedimento provvisorio, che non può farsi rientrare nell’ambito degli atti che
incidono comunque sulla libertà personale, ricorribili ex art. 111 Cost., mentre è
suscettibile di impugnazione il provvedimento del tribunale di sorveglianza, al
quale spetta di pronunciarsi in merito alla fondatezza o meno della richiesta.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

in sede, cui ha disposto la trasmissione degli atti.

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