Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3738 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3738 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Buhne Aristotele, nato a Napoil il 10/10/1982
2. Cutrì Daniele Felice, nato a Cuggiono il 12/12/1990
3. Lianza Christian, nato a Magenta, il 08/11/1988
avverso la sentenza del 13/02/2015 del Tribunale di Busto Arsizio
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso per la rettifica della motivazione e del
dispositivo della sentenza, con riferimento al Cutrì, in relazione, quanto alla
prima parte, al riferimento al capo O) e quanto alla seconda, in conformità al
dispositivo letto in udienza ed ha sollecitato l’accertamento di inammissibilità nel
resto dei ricorsi ;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, accogliendo la concorde richiesta delle
parti, ha applicato la pena nei confronti di Buhne Aristotele -in relazione al
delitto di cui agli artt. 23 I.n.110/75 (capi K e J), 386 cod.pen. (capo A), 56-386
cod.pen.(capo B), 13 I.n. 497/74 (capo C), 10 I.n. 497/74 (capi F,G,H,I,L,M),648
cod. pen, (capi N,O,R,S,V,) 3 I.n. 110/75 (capo P)- ; Cutri Daniele -in relazione
alle imputazioni di cui ai capi K),A),C),E), riguardanti il delitto di lesioni,
F),G),H),I),J),N),P),R),S)- e Lianza Christian -con riguardo alle imputazioni di cui
ai capi R),A),C),D), relativo l’imputazione di cui all’art. 589 cod. pen,
F),G),H),I),J),K),N),P),S)-.

Data Udienza: 25/11/2015

2.1. Con il suo ricorso la difesa di Buhne Aristotele deduce vizio di
motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha dato conto della corretta
quantificazione della pena, e dei criteri applicati per tale valutazione, illustrazione
che, secondo il ricorrente, deve essere presente anche nel giudizio di
applicazione della pena su concorde richiesta delle parti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto
all’applicazione della recidiva, che non risultava contestata nella richiesta di

generiche, nell’assenza di considerazione delle plurime circostanze, quale la
collaborazione, che avrebbero consentito tale più favorevole determinazione.
3.1. Ndinteresse di Cutri la difesa nel suo ricorso propone rilievi analoghi it
a quelli esposti in favore del Buhne sub 2.1.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, per l’intervenuta
quantificazione della sanzione in difformità rispetto a quanto concordato tra le
parti.
3.3. Da ultimo si eccepisce violazione di legge per erronea considerazione
della recidiva ai fini della sanzione, e per il giudizio di bilanciamento tra
aggravanti ed attenuanti, richiamando sul punto circostanze di fatto che,
secondo l’esponente i giustificavano una diversa determinazione al riguardo.
4. Lianza Christian con il ricorso proposto personalmente deduce vizio di
motivazione, con riferimento alla mancanza di giustificazione resa dal giudicante
sulla sussistenza di elementi di responsabilità, nonché sulla qualificazione
giuridica del fatto e congruità della sanzione applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso formulato nell’interesse di Cutrì è parzialmente fondato mentre
deve accertarsi l’inammissibilità degli ulteriori ricorsi.
2.1. Con riferimento al motivo di ricorso comune, riguardante la mancanza
di motivazione con riferimento all’impossibilità di applicare formule di
proscioglimento in fatto si deve rilevare la genericità dell’assunto, a fronte dello
specifico richiamo contenuto nella sentenza impugnata agli elementi di
responsabilità emergenti dalle indagini, ed alla mancanza di dati di segno
opposto, dimostrativi dell’estraneità dei singoli agli episodi contestati. Tale analisi
non risulta contestata da alcuno dei ricorrenti con l’indicazione di elementi
concreti, ingiustamente non valutati, ma idonei a sostenere la richiesta di
applicazione di una delle formule di proscioglimento in fatto, situazione che
dimostra, oltre che la manifesta infondatezza del rilievo, anche la sua genericità

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Cassazione sezione VI, rg. 21488/2015

rinvio a giudizio, ed all’intervenuta valutazione di equivalenza delle attenuanti

e che comporta la valutazione di inammissibilità del motivo di ricorso proposto
sul punto.
2.2. Nello stesso senso deve concludersi anche con riferimento al motivo
sulla pena proposto nell’interesse di Buhne, poiché questa risulta applicata negli
esatti termini richiesti, mentre l’erroneo riferimento ad una recidiva mai
contestata, contenuto nell’istanza di applicazione della pena formulata dalla

giudice ha accolto la richiesta, ove ha richiamato le aggravanti contestate, inciso
che evidenzia l’intervenuta considerazione di quelle oggetto di specifica
contestazione, tra le quali non può considerarsi la recidiva.
3.1. Risulta invece fondato il motivo di ricorso formulato nell’interesse di
Cutrì con riferimento all’inesatta determinazione della pena. Invero il giudicante
nella sentenza impugnata, risulta aver applicato la pena detentiva nella misura di
anni quattro e mesi due di reclusione, a fronte di una richiesta riguardante
esclusivamente anni quattro, peraltro accolta negli esatti termini nel dispositivo
letto in udienza. Tale erronea determinazione risulta sostenuta in sentenza dal
richiamo contenuto ad un aumento per la continuazione da apportare in
relazione al capo O) dell’accusa, in realtà mai contestato all’interessato. Il dato
conclama, in uno con il contrasto esistente con il dispositivo letto in udienza,
l’esistenza di un errore materiale sul punto.
Per l’effetto, preso atto del contenuto dell’accordo tra le parti, e del
contenuto del dispositivo letto in udienza, che deve prevalere su quanto riportato
in motivazione (Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, P.G. in proc. Laini, Rv. 240649
e più recentemente Sez. 5, Sentenza n. 22736 del 23/03/2011, imp. Corrado e
altri Rv. 250400), deve disporsi, ai sensi dell’art. 619 comma 2 cod. proc. pen. la
rettifica del dispositivo della sentenza impugnata, dovendo intendersi la pena
detentiva inflitta a Cutrì determinata in anni quattro di reclusione.
3.2. Risulta proposto per motivi non consentiti il motivo di ricorso che
contesta il bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti svolto dal giudicante,
atteso che, all’atto in cui il giudice si limita ad applicare la pena nei termini
richiesti dalle parti ne è possibile l’impugnazione solo nell’ipotesi di sua illegalità;
peraltro si deve inoltre osservare, quanto all’assolvimento dell’onere
argomentativo, che il giudice nella pronuncia impugnata ha compiutamente dato
conto della sussistenza dell’aggravante della recidiva e del suo rilievo,
giustificando la concessione delle attenuanti generiche in ragione del
comportamento processuale del’interessato, mentre la valutazione più favorevole
che si rivendica, oltre a risultare configgente con la richiesta di applicazione pena
sollecitata dalle parti, non risulta imposta da alcuna situazione processuale
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Cassazione sezione VI, rg. 21488/2015

difesa dell’interessato, non risulta mutuato nel provvedimento con il quale il

obbligatoriamente valutabile, sicché rispetto ad essa si svolge sulla sentenza una
censura riguardante l’esercizio della determinazione del giudicante, sulla
correttezza della comparazione eseguita dalla parti, non compatibile con i limiti
del presente ricorso.
4. Manifestamente infondato e generico è il ricorso proposto dal Lianza in
relazione alla motivazione sulla pena, poiché anche riguardo alla sua posizione il

sollecitata, mentre la contestazione sul punto è priva del requisito della
specificità, poiché non fondata su scelte, quali l’applicazione di una pena base
che si sia discostata in maniera significativa da un valore medio tra minimo e
massimo, che avrebbero richiesto una argomentazione più specifica a sostegno
di tale determinazione.
5. Disposta la rettifica della pronuncia nel senso indicato, quanto alla pena
detentiva applicata a Cutrì, deve rigettarsi il ricorso proposto nel suo interesse,
quanto agli ulteriori rilievi.
L’accertamento di inammissibilità del ricorsi di Bahn e e Lianza, impone la
loro condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della
somma indicata in dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle
ammende, in applicazione dell’art. 616. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rettifica la pena detentiva applicata a Cutrì Daniele Felice in anni quattro di
reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso del predetto.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Buhne Aristotele e Lianza
Christian, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di
C 1.500 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2015

giudice ha valutato e giustificato l’applicazione della pena nella misura

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