Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3738 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3738 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAN ETTI ANTONIO n. 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 19/2013 del 28/5/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI PORDENONE
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Zanetti Antonio, con atto a firma del proprio difensore, propone ricorso
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Pordenone che il 28 maggio
2012 rigettava la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio disposto
dal PM presso il medesimo Tribunale di documentazione di esso ricorrente
(consistente in vari curriculum vitae, contratti di lavoro, carta intestata e timbri
di attività professionali o imprenditoriali millantate) ritenuta necessaria per le
indagini sulle truffe che si assumeva essere state compiute dallo Zanetti che si
faceva consegnare denaro da persone in cerca di lavoro in relazione alla sua
pretesa attività di procacciamento di attività di hostess in manifestazioni
fieristiche. Nel dedurre il vizio di motivazione totalmente omessa, il ricorrente
esponeva che il PM con il decreto in questione aveva disposto il medesimo
sequestro già annullato dal Tribunale del Riesame per carenza assoluta di
motivazione, caso cui, però, non era consentita la reiterazione del
provvedimento ma solo il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di

Data Udienza: 14/11/2013

annullamento pronunciata dal Tribunale del Riesame. Rileva, inoltre, che
“l’ordinanza di rigetto non esplicita le esigenze caute/ari poste a sostegno del
provvedimento di sequestro”. Svolge, infine, argomenti in tema di sequestro
probatorio e corpo del reato per giungere ad affermare che vi sarebbe stata
omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e
“persistente inerzia del PM pure nel contraddittorio camerale del riesame”.
Il ricorso è inammissibile.
È del tutto infondato in diritto l’argomento relativo alla impossibilità per il

in sede di riesame per carenza di indicazione della funzione probatoria dell’atto,
avendo la decisione di annullamento in questione un limitato effetto preclusivo
rebus sic stantibus, laddove, nel caso di specie, si dà atto che il pubblico
ministero ha correttamente adottato un nuovo provvedimento che indicava le
esigenze probatorie perseguite. Quanto alle affermazioni in ordine alla
persistente carenza di motivazione del provvedimento del pubblico ministero del
provvedimento impugnato, è palese che, attesa la presenza di adeguata
motivazione sul punto, le generiche affermazioni del ricorso non sono neanche
riferibili al provvedimento impugnato rappresentandone un contenuto diverso da
quello reale.
Valutate le ragioni della inammissibilità la misura della sanzione pecuniaria
va determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso nella camera di consiglio def 14 no embre 2013
il Consigli re estensore

il Presi ente

pubblico ministero di reiterare il sequestro probatorio a seguito di annullamento

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