Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37378 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37378 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMELIO CARMINE N. IL 21/04/1977
avverso l’ordinanza n. 57/2016 TRIBUNALE di LOCRI, del
25/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 luglio 2016 il Tribunale di Locri, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Amelio Carmine, volta
a ottenere la rideterminazione in sede esecutiva della pena inflittagli con
sentenza del 3 marzo 1999 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, irrevocabile il
27 gennaio 2005.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:

stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire quattromilioni di
multa, previo riconoscimento dell’attenuante a effetto speciale prevista dal
quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente
detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina e per avere fatto cessione di
alcune dosi;

la richiesta era stata proposta in conseguenza del mutato quadro

normativo di riferimento a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale, che aveva inciso sulla commisurazione del trattamento
sanzionatorio;
– la fattispecie dedotta, invece, doveva essere inquadrata nel fenomeno
della successione di leggi penali nel tempo, avuto riguardo alle modifiche
apportate alla indicata norma incriminatrice da successivi interventi normativi e
alla immutabilità del giudicato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Alfredo Arcorace, l’interessato Amelio, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo,con il quale ha denunciato erronea
applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt. 666
cod. proc. pen. e 2 cod. pen. e illogicità della motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato, richiamando il contenuto della sua richiesta,
rappresentando l’intervento delle Sezioni Unite con sentenza del 29 maggio 2014
in tema di rideterminazione della pena in executivis, e dolendosi dell’omessa
nuova determinazione della pena alla luce dell’attuale normativa in materia di
stupefacenti.
3. Il ricorso, in esito al preliminare esame presidenziale, è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2

– con la indicata sentenza, resa all’esito del giudizio abbreviato, l’istante era

2. Con sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha
dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. n. 272
del 2005, convertito in legge n. 49 del 2006, entrata in vigore il 28 febbraio
2006, che avevano unificato il trattamento sanzionatorio, in precedenza
differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi a oggetto le
c.d. “droghe leggere” e per quelli concernenti le c.d. “droghe pesanti”.
L’effetto di tale pronuncia è consistito, in particolare, nel ripristinare per i

febbraio 2006 – 6 marzo 2014), la disciplina incriminatrice e il correlato
trattamento sanzionatorio stabiliti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
antecedente alla sua novellazione.
2.1. Solo per detti fatti, pertanto, può porsi la questione della comparazione
tra le fasce edittali previste dalla normativa dichiarata incostituzionale e quella
previgente, riattivatasi per effetto della pronuncia di incostituzionalità, e può
rappresentarsi l’esigenza di una proiezione retroattiva della pronuncia di
incostituzionalità sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi e dei
poteri del giudice dell’esecuzione di rideterminazione in sede esecutiva della
pena inflitta in rapporto a una squilibrata, e costituzionalmente illegittima,
cornice edittale, pur a fronte di un intervenuto giudicato di condanna, alla
stregua del recente intervento delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n.
42859 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260695/260697).
2.2. Nel caso di specie, invece, sono assorbenti due concorrenti rilievi
preliminari, correlati alla circostanza che la condotta illecita per cui è condanna è
consistita nella detenzione e cessione di cocaina ed è stata commessa nell’anno
1998, e quindi in periodo antecedente a quello ricadente sotto la vigenza della
disciplina dichiarata incostituzionale e già soggetto al quadro sanzionatorio, del
tutto legale.
3. Si rileva, inoltre, in diritto che l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
prevedeva nella sua formulazione originaria che, sussistendo la lieve entità dei
“fatti previsti dal presente articolo”, “si applicano le pene della reclusione da uno
a sei anni e della multa da C 2.582 a C 25.882 se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 (c.d.
droghe pesanti), ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e
della multa da C 1.032 a C 10.329 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e
IV (c.d. droghe leggere)”.
3.1. Tale disciplina è stata ripristinata per effetto della pronuncia di
incostituzionalità, con la predetta sentenza n. 32 del 2014, che ha inciso sulla
formulazione della norma, successiva alle modifiche normative introdotte con

3

fatti commessi sotto la vigenza della normativa dichiarata incostituzionale (28

l’indicato d.l. n. 272 del 2005, alla cui stregua ai “fatti previsti dal presente
articolo (…) di lieve entità si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni
e della multa da C 3.000 a C 26.000”.
L’indicato art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è stato, poi, attinto da
due interventi normativi, attuati, il primo, con d.l. n. 146 del 2013, convertito,
con modificazioni, nella legge n.10 del 2014 e, il secondo, con d.l. n. 36 del
2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 36 del 2014.
3.2. La questione posta dal ricorrente, premesso tale quadro normativo,

rideterminazione della pena, ai sensi della disciplina novellata, in termini più
favorevoli di quella applicata, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990, con sentenza già divenuta irrevocabile.
Tale prospettazione è del tutto priva di giuridico pregio.
Ai sensi, infatti, dell’art. 2, comma 4, cod. pen., come già questa Corte ha
condivisibilmente rilevato (tra le altre, Sez. 1, n. 5913 del 06/11/2014, dep.
Torcolacci), nel contesto della successione nel tempo di leggi penali, “se la legge
del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile”.
A ciò consegue che il principio dell’applicazione della legge più favorevole,
contrariamente alla tesi del ricorrente che ha opposto il suo diritto a ottenere la
rimodulazione della pena, non consente di scardinare un giudicato di condanna
che si sia formato sulla base della normativa in vigore alla data del fatto.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

attiene alla ritenuta possibilità di conseguire, a mezzo incidente di esecuzione, la

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