Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37377 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37377 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL SAHLY EL SAHLY N. IL 13/06/1967
avverso l’ordinanza n. 1010/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 13/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 luglio 2016 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha
rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da El
Sahly El Sahly, in atto detenuto presso la Casa circondariale di Vigevano in
espiazione della pena di anni quattro di reclusione, inflitta con sentenza del 28
ottobre 2009 del Tribunale di Milano (confermata il 16 luglio 2014 dalla Corte di

2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il
condannato ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. in data 13 agosto 2016,
riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore.
In data 13 settembre 2016 è stato depositato ricorso per cassazione, qui
pervenuto il 9 novembre 2016, per mezzo del difensore avv. Armando Simonati,
che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza dolendosi della inadeguatezza e
illogicità della motivazione con riguardo alle ragioni del disposto rigetto
dell’istanza.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale ha rigettato la proposta istanza di affidamento in prova al
servizio sociale, fondando il suo convincimento su una valutazione prognostica
che -in base ai dati acquisiti specificamente illustrati e in base ai rilevati profili di
pericolosità del condannato, alle resistenze dimostrate dallo stesso nella
elaborazione critica della propria condotta illecita e all’esito negativo degli
accertamenti circa la proposta attività risocializzante- non consentiva di ritenere
idoneo l’indicato ampio beneficio, mentre era necessaria la prosecuzione
dell’osservazione intramuraria.
3. Tali valutazioni, esenti da vizi giuridici, logicamente congruenti agli
apporti probatori di riferimento e plausibilmente aderenti al razionale
apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione e della orogressione
del trattamento nella concessione di benefici penitenziari, resistono alle censure
svolte con il ricorso, che sono articolate, in punto di meritevolezza del beneficio
dell’affidamento in prova, sulla base di ragioni che attengono al merito,
sollecitando una improponibile rilettura di dati fattuali già esaurientemente e
congruamente apprezzati.

appello di Milano e definitiva il 29 novembre 2014).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angela Tardio

Adet Toni Nov k
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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